Cassazione Civile, Ordinanza n. 11537/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione di una sentenza del Tribunale civile che aveva pronunciato il trasferimento di un immobile ex art. 2932 c.c. in favore di un promissario acquirente, subordinando l'effetto traslativo al pagamento del prezzo, e aveva contestualmente condannato al risarcimento dei danni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della parte privata; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'imposta proporzionale non fosse dovuta prima del passaggio in giudicato della sentenza e che, essendo la sentenza sospesa nell'efficacia esecutiva, dovesse procedersi solo a registrazione con imposta fissa, rinviando la tassazione proporzionale al definitivo trasferimento. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 37 e dell'art. 27, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la tassazione di un provvedimento giudiziario che definisce, anche solo parzialmente, un giudizio civle opera anche se la sentenza non è passata in giudicato o è sospesa nell'efficacia esecutiva; che il pagamento del prezzo non integra una condizione sospensiva rilevante ai fini dell'art. 27, ma rappresenta una prestazione del contratto o, al più, una condizione meramente potestativa irrilevante; e che l'idoneità dell'atto a trascrizione non incide sul presupposto impositivo, fondato sull'esistenza del titolo giudiziale.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo applicabile la sospensione di 11 mesi dei termini di impugnazione prevista dalla legge n. 197/2022 per le controversie tributarie definibili in cui è parte l'Agenzia delle Entrate. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza impugnata perché in contrasto con l'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e con la giurisprudenza consolidata: la sentenza civile che definisce il giudizio, anche solo parzialmente e anche se non passata in giudicato, è soggetta a registrazione e tassazione proporzionale; la sospensione dell'efficacia esecutiva non impedisce la liquidazione dell'imposta; per le sentenze ex art. 2932 c.c. che trasferiscono un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale e non fissa; il rinvio al giudicato e alla trascrizione non è richiesto dalla norma. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state poste a carico della parte privata soccombente.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
"la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione"
Gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche solo parzialmente, un giudizio civile sono soggetti all'imposta di registro anche se impugnati o ancora impugnabili; non rilevano né il passaggio in giudicato né l'efficacia esecutiva al momento della registrazione, salva la possibilità di conguaglio o rimborso a seguito della successiva decisione definitiva.
art. 27, commi 1 e 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La disciplina della condizione sospensiva non si applica quando il trasferimento ex art. 2932 c.c. dipende dal pagamento del prezzo, che è prestazione contrattuale e non condizione; ove si volesse qualificarlo come condizione, si tratterebbe comunque di condizione meramente potestativa, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura fissa.
art. 8, lett. a, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sentenza che dispone il trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c. è tassata con imposta proporzionale secondo l'aliquota prevista per il corrispondente atto.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo di trasferimento immobiliare, anche subordinata al pagamento del prezzo, rileva ai fini della registrazione e della tassazione proporzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 327 c.p.c.
L'eccezione di tardività del ricorso è stata respinta perché il termine per impugnare era sospeso dalla normativa emergenziale sulla definizione agevolata delle controversie tributarie.
art. 1, commi 186, 192 e 199, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La sospensione di 11 mesi dei termini di impugnazione per le controversie tributarie definibili si applica anche al ricorso per cassazione, rendendo tempestiva l'impugnazione proposta entro il termine così prorogato.
art. 384 c.p.c.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 15, comma 2-sexies, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini della regolazione delle spese di lite, poste a carico della parte soccombente.
artt. 2643 e ss. c.c.
La rilevanza della trascrivibilità o opponibilità ai terzi non incide sul presupposto impositivo dell'imposta di registro, che colpisce la capacità contributiva manifestata dall'atto giudiziario.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la sentenza civile che definisce il giudizio, anche solo parzialmente, è soggetta a tassazione sin dal momento della registrazione, senza che rilevino il mancato passaggio in giudicato o la sospensione dell'efficacia esecutiva; eventuali mutamenti successivi legittimano solo conguaglio o rimborso.
- La sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile, anche se subordinata al pagamento del prezzo, è assoggettata a imposta di registro proporzionale: il pagamento del corrispettivo non integra una condizione sospensiva rilevante ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 131/1986.
- La qualificazione di un elemento come condizione sospensiva o come prestazione contrattuale deve essere effettuata in modo rigoroso: non ogni evento collegato all'effetto traslativo differisce la tassazione, e le condizioni meramente potestative non impediscono l'applicazione dell'imposta proporzionale.
- L'idoneità dell'atto giudiziario alla trascrizione o l'assenza di adempimenti presso la conservatoria non incidono sul presupposto dell'imposta di registro, che resta ancorato all'esistenza del titolo giudiziale tassabile.
- Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta normativa sulla definizione agevolata delle controversie tributarie può sospendere i termini di impugnazione e rendere tempestivo il ricorso proposto entro il termine prorogato.
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