Cassazione Penale, Sentenza n. 23439/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione di Edderdouri all'espulsione dal territorio nazionale disposta come sanzione sostitutiva della pena detentiva residua. Il ricorrente, con unico motivo, denunciava violazione dell'art. 8 CEDU e contestava la valutazione del Tribunale di sorveglianza: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere necessaria la convivenza stabile con parenti entro il secondo grado quale causa ostativa all'espulsione, mentre a suo dire sarebbe sufficiente la mera presenza dei parenti nel territorio italiano.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme l'orientamento giurisprudenziale che applica ai provvedimenti di espulsione sostitutiva le medesime cause ostative previste dalla normativa sull'espulsione amministrativa, con particolare riferimento all'esigenza di accertare una convivenza stabile ed effettiva (coabitazione fondata su rapporto di parentela o matrimonio) secondo indici di apprezzabilità esterna. La Corte ha confermato che la mera presenza dei parenti in Italia non è sufficiente a integrare la causa ostativa; va invece provata la convivenza/effettività del legame. In particolare, il Tribunale di sorveglianza aveva valutato e ritenuto assente la convivenza con i fratelli, anche sulla scorta dei certificati anagrafici prodotti, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8
Richiamato dal ricorrente come diritto al rispetto della vita privata e familiare; la Corte ha valutato il profilo CEDU ma ha ritenuto che l'assenza della convivenza effettiva escluda la violazione in concreto.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 16, comma 5
Disciplina la possibilità di disporre l'espulsione quale misura alternativa all'espiazione della pena detentiva; la Corte conferma che tale espulsione è soggetta alle medesime cautele e divieti previsti per l'espulsione amministrativa.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 2
La norma, come riformulata, indica tra le cause ostative l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonchè di protezione della salute, e stabilisce i criteri di valutazione (natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d'origine).
La norma impone una valutazione concreta delle conseguenze dell'allontanamento sulla vita privata e familiare; la giurisprudenza interpreta tale previsione come comprensiva dei legami affettivi non tassativamente elencati, ma per l'applicazione della causa ostativa la convivenza stabile ed effettiva resta elemento determinante quando si alegano legami familiari entro il secondo grado.
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173
Ha modificato il terzo periodo dell'art. 19 d.lgs. 286/1998 introducendo espressamente l'obbligo di valutare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare e i relativi criteri (natura/effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami col paese d'origine).
art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998
Rilevato dalla giurisprudenza come disciplina delle garanzie procedurali applicabili anche alle espulsioni disposte come misura alternativa alla detenzione; la Corte ne estende l'applicazione alle espulsioni simil-amministrative.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b
Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme sostanziali o processuali).
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese del giudizio in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Massime di principio
- La mera presenza di parenti in Italia non basta a impedire l'espulsione come sanzione sostitutiva: va provata la convivenza stabile ed effettiva con indici di apprezzabilità esterna.
- Dopo la riforma del 2020, il giudice deve valutare concretamente il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, tenendo conto di inserimento sociale, durata del soggiorno e legami col paese d'origine.
- I legami affettivi non espressamente tipizzati dall'art. 19 possono essere rilevanti, ma la rilevanza operativa richiede una valutazione fattuale e motivata della loro effettività.
- Le espulsioni disposte come misura alternativa alla detenzione sono soggette alle medesime garanzie e divieti delle espulsioni amministrative; occorre quindi confrontarsi anche con i profili sovranazionali e di protezione internazionale quando rilevanti.
- Chi contesta l'espulsione ha l'onere di fornire prove concrete dell'esistenza della convivenza o di un legame familiare tale da far prevalere il diritto alla vita privata e familiare rispetto alla misura restrittiva.
- La valutazione giudiziale deve essere documentata e motivata in modo puntuale; decisioni di merito che accertano l'assenza di convivenza effettiva sono difficilmente superabili in Cassazione se adeguatamente motivate.
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