Cassazione Penale, Sentenza n. 22485/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione ex art. 263 c.p.p. al diniego di restituzione dei beni sequestrati in perquisizione: si deduceva (1) errata applicazione dell'art. 355 c.p.p. per omissione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria a fronte di un decreto del PM ritenuto generico (individuante solo la categoria "cose di valore"); (2) violazione dell'art. 253 c.p.p. e vizio di motivazione circa il nesso di pertinenzialità dei beni (in particolare orologi, un anello e una somma di denaro) rispetto al reato di usura, sostenendo che la pertinenzialità doveva essere provata concretamente e non solo ipotizzata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Sul primo motivo ha respinto la censura: il decreto del PM non era generico in quanto indicava "denaro" e "oggetti di valore", per cui non era richiesta convalida del sequestro. Sul secondo motivo ha confermato la legittimità del sequestro probatorio degli orologi e dell'anello, ritenendo sufficiente il "fumus" di pertinenzialità e la motivazione addotta, ma ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro della somma di denaro per carenza motivazionale specifica circa il nesso di pertinenzialità e la rilevanza probatoria del denaro stesso; ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p., e ha rigettato il ricorso nel resto. Decisione pronunciata il 17/03/2022.
Norme richiamate
art. 355 cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria è necessaria se il decreto del PM è generico; tuttavia, se il decreto indica categorie specifiche come "denaro" e "oggetti di valore" la convalida non è richiesta perché non si configura una delega in bianco alla polizia giudiziaria.
art. 253 cod. proc. pen.
Il sequestro probatorio è giustificato dalla necessità di acquisire elementi di prova e può fondarsi sul "fumus" di pertinenzialità delle cose rispetto al reato; tuttavia la motivazione deve specificare la finalità probatoria e il nesso di pertinenzialità, soprattutto quando si tratta di denaro.
art. 263 cod. proc. pen.
Si tratta della norma che disciplina l'opposizione al diniego di restituzione: la Corte ha esaminato il ricorso proposto ai sensi di questo articolo e ne ha valutato la fondatezza alla luce delle regole sul sequestro probatorio e sulla convalida.
art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata per fissare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio dopo l'annullamento limitato del provvedimento impugnato; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Livorno.
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale che delinea il reato contestato (usura); il rapporto tra i beni sequestrati e l'ipotesi di reato è elemento centrale per valutare la pertinenzialità e la rilevanza probatoria del materiale sequestrato.
Massime di principio
- Se il decreto del pubblico ministero indica categorie chiare (es. "denaro", "oggetti di valore") il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria non richiede automaticamente una convalida successiva.
- Il sequestro probatorio può essere disposto anche quando il nesso di pertinenzialità non è ancora provato in modo definitivo, purché esista un "fumus" di collegamento con il reato emergente dalle prime indagini.
- Per i beni materiali (es. orologi, anelli) la giustificazione del mantenimento del vincolo probatorio può essere basata sulla mera possibilità che siano merce di scambio o pertinenti al reato, se adeguatamente motivata.
- Per il denaro il giudice richiede una motivazione più specifica: occorre spiegare perché la somma stessa, nella sua materialità, è strumento o prova rilevante per l'accertamento del reato e non basta un richiamo generico all'esistenza di un significativo giro di contante.
- In caso di motivazione carente limitatamente ad alcuni elementi del sequestro, il rimedio più probabile è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio, non l'annullamento dell'intero provvedimento.
- La difesa può legittimamente proporre opposizione/ex art. 263 c.p.p. quando ritenga che il sequestro manchi di presupposti o motivazione; occorre orientare le censure su natura del decreto, specificità delle indicazioni e qualità della motivazione circa la pertinenzialità.
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