Cassazione Penale, Sentenza n. 34606/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della cognata con braccialetto elettronico. Il ricorrente denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che il periodo di misura era stato valutato erroneamente (quasi dieci mesi e non quattro), che i coimputati erano ristretti in carcere, che il suo ruolo era meno rilevante rispetto ai concorrenti (pena di 4 anni contro 6 anni per altri), che era incensurato, senza pendenze e non nominato nelle intercettazioni, e che in precedenza era stato archiviato per il reato associativo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha confermato che il Tribunale del Riesame aveva correttamente valutato gli elementi fattuali: servizi di osservazione e captatore informatico avevano dimostrato il coinvolgimento del nucleo familiare, la presenza di profitti collegati all'attivita di traffico e la circostanza che i correi avevano soggiornato presso l'abitazione indicata come luogo degli arresti domiciliari. Si è ritenuto che la misura domiciliare non fosse idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione. La Corte ha ricordato che il mero decorso del tempo non è sufficiente a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari e che la posizione cautelare di ogni coimputato va valutata autonomamente in relazione al suo contributo e alla sua personalità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la pronuncia dell'ordinanza del Tribunale di riesame; usata come riferimento procedurale per il tipo di provvedimento impugnato.
art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma penale che definisce il reato contestato (detenzione di sostanze stupefacenti), costituisce la fattispecie di riferimento per la valutazione della gravità del fatto.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla valutazione delle esigenze cautelari; sottolinea che la valutazione del pericolo di recidiva e delle esigenze cautelari deve considerare profili personali e il contributo concreto di ciascun indagato.
Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832
Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832
Giurisprudenza che afferma che il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è elemento sufficiente per la sostituzione della misura, se non accompagnato da altri elementi che indichino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv 278258
Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv 278258
Giurisprudenza che ribadisce l'autonomia della valutazione cautelare per ciascun coindagato e la rilevanza di elementi personali e del diverso contributo materiale e morale alla commissione del reato.
art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza, segnalata dalla Corte per l'ulteriore esecuzione del provvedimento.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è di per sé motivo sufficiente per ottenere una misura meno grave; occorrono ulteriori elementi che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
- La valutazione sulla sostituzione della custodia cautelare è fondata su elementi di fatto e sull'apprezzamento della gravità della condotta; tali apprezzamenti, purché motivati e non illogici, non sono sindacabili in sede di ricorso quando non emergono vizi logici.
- La possibilità di concedere gli arresti domiciliari presso l'abitazione di un familiare può essere esclusa se quel luogo risulta collegato all'attivita criminosa (ad esempio se ivi sono stati ospitati correi o avvenuto il confezionamento), poiché ciò può non assicurare la funzione preventiva della misura.
- La posizione cautelare di ciascun coimputato è autonoma: differenze di misura tra concorrenti sono giustificate in relazione al diverso ruolo, al contributo al reato e a profili personali, e non possono essere automaticamente impugnate per una presunta disparità.
- L'assenza di precedenti o l'avvenuto riconoscimento di attenuanti non esclude automaticamente esigenze cautelari se gli elementi indiziari e le circostanze fattuali (coinvolgimento familiare, prove materiali) indicano il rischio di reiterazione.
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