Cassazione Penale, Sentenza n. 14520/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione della legge processuale penale e vizio di motivazione, con violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare rispetto agli elementi di fatto e di diritto a suo favore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel corso del giudizio di cassazione il difensore ha rinunciato al ricorso perché la misura cautelare era stata revocata dal Tribunale di Ivrea il 28/01/2025 con rimessione in libertà del ricorrente. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese processuali e all'ammenda, richiamando il principio secondo cui la rinuncia d'impugnazione per causa non imputabile al ricorrente non configura soccombenza e non comporta condanna alle spese o ammenda. Decisione: ricorso inammissibile; nulla a carico per spese e ammenda.
Norme richiamate
Il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione (competenza e forma del ricorso per cassazione); la Corte ha proceduto sul presupposto procedurale stabilito dall'art. 611 c.p.p. senza entrare nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018 (Procopio)
Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza cautelare; la revoca della misura rende privo di interesse l'appello/ricorso volto a chiederne la modifica o sostituzione.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri)
Richiamata per il principio che la rinuncia all'impugnazione dovuta a causa non imputabile al ricorrente non comporta condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende; la Corte ha applicato questo principio escludendo le spese e l'ammenda.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)
Ulteriore richiamo dottrinale/giurisprudenziale che conferma il criterio secondo cui la sopravvenuta perdita di interesse non configura soccombenza e quindi non giustifica condanna alle spese.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 (Storti)
Richiamata come ulteriore precedente consolidato sulla materia dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e sulle conseguenze in ordine alle spese.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima della decisione di merito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse perché manca l'utilità pratica della pronuncia.
- La rinuncia dell'impugnazione manifestata dal difensore in conseguenza della revoca della misura comporta, di norma, la dichiarazione di inammissibilità e non una pronuncia sul merito dei motivi; chi intende ottenere il riconoscimento della illegittimità della precedente detenzione (per chiedere riparazione) deve mantenere attivo il rimedio impugnatorio.
- Se la rinuncia è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (es. revoca della misura da parte dell'autorità giudicante), non si configura soccombenza: la Corte, conformemente alla consolidata giurisprudenza, esclude la condanna alle spese processuali e l'ammenda.
- Differenziare sempre tra rinuncia/astensione dall'impugnazione e richiesta di ottenere una pronuncia favorevole per fini risarcitori: la prima porta all'inammissibilità per carenza di interesse, la seconda implica la prosecuzione del giudizio anche quando la misura è stata revocata.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente se conservare l'impugnazione per tutelare diritti diversi (es. risarcimento per ingiusta detenzione o dichiarazione di illegittimità) oppure rinunciare se l'obiettivo è solo ottenere la liberazione, ormai ottenuta.
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