Cassazione Penale, Sentenza n. 20369/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra il delitto di lesioni personali aggravate (sentenza del 4/10/2023) e i reati in materia di stupefacenti (sentenza GIP 13/02/2023) contestando: a) l'assenza di motivazione circa l'applicazione di un aumento complessivo di un anno e tre mesi per i reati-satellite (capo 27 e capo 29) in sede esecutiva; b) la mancata considerazione, nella determinazione della pena, delle attenuanti generiche riconosciute dal giudice della cognizione per il capo 29; c) l'irrogazione per il capo 27 di una pena detentiva superiore a quella già fissata dal giudice della cognizione; d) l'indebito computo, negli aumenti, di una quota di pena detentiva corrispondente alla conversione dell'incremento per pena pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato l'entità degli aumenti per i reati-satellite e non ha tenuto conto delle attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione. Inoltre ha censurato la quantificazione di un aumento per il reato-satellite (capo 27) in misura superiore a quella fissata dal giudice della cognizione e l'inclusione nella pena detentiva di una quota corrispondente alla conversione di pena pecuniaria, in contrasto con l'indirizzo delle Sezioni Unite. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente agli aumenti della pena rideterminata in continuazione e la causa è rinviata al Tribunale di Pavia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati dalla Corte.
Norme richiamate
Si richiama la necessità che il giudice eserciti il potere discrezionale di determinazione della pena secondo i parametri stabiliti da questa norma (pena-base e criteri per la determinazione della pena).
Il giudice deve considerare i fatti e le circostanze positive e negative (es. attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione) nel determinare l'entità della pena; tali elementi devono essere valutati anche in sede esecutiva ai fini dell'aumento per continuazione.
La quantificazione degli aumenti per i reati-satellite deve rispettare i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene; il giudice deve motivare distintamente l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
In tema di reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati-satellite, con motivazione correlata all'entità degli aumenti per consentire controllo del rispetto dei rapporti di proporzione e dei limiti di cumulo.
Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018 (Giglia)
"se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave"
L'aumento deve essere della stessa specie di pena prevista per il reato più grave; da ciò deriva che non può essere operato un surrettizio cambio di specie (es. trasformare in più detenzione la quota riferibile a pena pecuniaria) che eluda i principi stabiliti dalle Sezioni Unite.
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio) e Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
Confermano il principio secondo cui, nella quantificazione della pena in sede esecutiva per reato continuato, il giudice deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per garantire un controllo sull'iter logico-giuridico seguito.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si applica la continuazione, il giudice è tenuto a motivare distintamente e specificamente l'entità degli aumenti di pena per ciascun reato-satellite, non limitandosi a richiamare formule generiche o il solo rispetto dei limiti legali.
- Le attenuanti generiche riconosciute in sede di cognizione devono essere valutate e tenute in considerazione anche nella determinazione degli aumenti in sede esecutiva: la loro omissione può costituire vizio di motivazione.
- Non è ammesso che il giudice dell'esecuzione quantifichi un aumento per un reato-satellite in misura superiore a quanto fissato irrevocabilmente dal giudice della cognizione per lo stesso reato.
- L'aumento per continuazione deve essere, salvo diversa previsione, della stessa specie di pena prevista per il reato più grave: non è corretto computare alla voce 'aumenti detentivi' quote che rappresentano la conversione di pena pecuniaria in modo tale da eludere i limiti e la tipologia delle pene stabilite.
- La motivazione sugli aumenti deve essere proporzionata all'entità degli stessi: maggiori aumenti richiedono argomentazioni più puntuali per consentire il controllo di legittimità e l'accertamento che non si sia operato un cumulo materiale di pene.
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