Cassazione Penale, Sentenza n. 1339/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi erano diretti avverso la sentenza di appello dell'11/10/2019 che aveva confermato, con modifiche, le condanne per plurimi imputati per reati connessi al traffico di stupefacenti (d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Le censure principali sollevate dai ricorrenti riguardavano: a) inutilizzabilità delle intercettazioni (violazione dell'art. 268 c.3 e ss. c.p.p.), in particolare per uso di impianti esterni alla Procura e carenza di motivazione originaria; b) insufficiente motivazione circa l'esistenza e la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 6 (fattispecie lieve); c) vizio di motivazione e travisamento della prova, errata correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521-522 c.p.p.); d) contestazioni sulla qualificazione delle condotte (art. 73 DPR 309/1990, commi 1,4,5) e sulla pena applicata (differenze non motivate); e) questioni processuali accessorie (uso di brogliacci, richiesta tardiva di copia delle bobine, eccezioni sull'indulto I. n.241/2006, estensione dell'impugnazione ai non appellanti ex art. 587 c.p.p., prescrizione).
La decisione
La Cassazione ha, in via generale, rigettato la maggior parte dei ricorsi come inammissibili o manifestamente infondati, confermando gran parte delle decisioni di merito; ha però disposto alcuni annullamenti/limitazioni: a) Daniele Finocchiaro: annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (la sentenza è annullata per rivalutare la pena), con inammissibilità del resto e dichiarata irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; b) Gallenti Roberto: annullamento limitato alla parte relativa al reato di associazione (art. 74 DPR 309/1990) per vizi motivazionali nella qualificazione del ruolo, con inammissibilità del ricorso per il resto; c) Longo Raffaele Cateno: annullamento senza rinvio quanto al reato di cui all'art. 73, comma 1 (cocaina) perché il fatto non sussiste; annullamento con rinvio per la posizione relativa all'art. 73, comma 4 (marijuana) per accertare i rapporti tra prescrizione e giudicato (necessario il riesame in appello); d) per la gran parte degli altri ricorrenti (es. Balsamo, Faro, Abi badessa, Rapisarda, Trapasso, Barbaro, Viscuso, Giuffrida, La Spada, Musumeci, Pennisi, e altri) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito soprattutto in tema di intercettazioni, individuazione delle utenze, e sussistenza dell'associazione anche in assenza di sequestri diretti; e) sulla questione dell'indulto la Corte ha richiamato il principio per cui la relativa eccezione in Cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito si è già pronunciato negativamente in merito (quindi ricorsi tardivi o non evocati in appello sono inammissibili); infine la Corte ha condannato al pagamento delle spese processuali e disposto un versamento in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00 per i ricorsi manifestamente inammissibili.
Norme richiamate
art. 268 c.p.p.
La Corte verifica le condizioni per l'utilizzo di impianti esterni per le intercettazioni (comma 3 e ss.) e ritiene legittime le captazioni quando la motivazione mostra l'inidoneità delle postazioni della Procura o ragioni funzionali/di urgenza; la mancata trasmissione di atti al difensore non provoca di per sé nullità dei risultati (richiamo giurisprudenziale).
art. 271 c.p.p.
Riferita in relazione all'assenza di nullità per mancato avviso al difensore del deposito dei verbali/registrazioni; la Corte conferma orientamento che tale omissione non comporta per sé inutilizzabilità.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sui reati di detenzione e spaccio; la Corte conferma che la natura "pesante" o "leggera" dello stupefacente può risultare da indizi complessivi (intercettazioni, arresti con sequestri) e giustifica la qualificazione adottata dai giudici di merito quando fondata su prova indiziaria coerente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che per la configurabilità non è necessaria una grande organizzazione: sono sufficienti strutture anche rudimentali, ruoli distribuibili e una stabile adesione ("affectio"), desumibile da conversazioni intercettate, viaggi, contabilità e linguaggio convenzionale.
art. 74 comma 6 (DPR 309/1990)
Fattispecie attenuata per associazioni di lieve entità: la Corte ha confermato che la derubricazione è possibile solo se l'attività era limitata a fatti di lieve entità e le modalità operative incompatibili con reati più gravi; i giudici di merito hanno adeguatamente escluso la fattispecie lieve in presenza di elementi contrari.
artt. 521-522 c.p.p.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ricorda che la sentenza non deve trasformare radicalmente il fatto contestato in modo da pregiudicare la difesa; cambiamenti di qualificazione devono risultare prevedibili o effettivamente controinterrogabili durante il processo; in mancanza la parte può ottenere annullamento parziale.
art. 587 c.p.p.
Estensione degli effetti dell'impugnazione: la sentenza annullata in parte può produrre effetti anche verso non appellanti in certe condizioni (es. assorbimento di posizioni), come valutato per Longo in relazione alla pronuncia di appello sui coimputati.
art. 603 c.p.p.
Regola sul supplemento istruttorio: la Corte sottolinea che la difesa doveva chiedere i mezzi istruttori aggiuntivi nel contraddittorio in sede di merito (art. 603) e non in modo generico in appello; richieste tardive e generiche sono inammissibili.
I. 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
La Corte afferma che l'applicazione dell'indulto dedotta in cassazione è ammissibile solo se la questione era stata già sollevata e decisa negativamente nei gradi di merito; omissioni in appello non possono essere recuperate in Cassazione.
art. 624 c.p.p.
Richiamato per la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: la Corte dichiara irrevocabile la condanna nei limiti in cui ha respinto le censure, salvo i punti annullati.
art. 616 c.p.p.
Richiamato in tema di condanna alle spese per ricorsi inammissibili: la Corte, nel caso in esame, ha condannato al pagamento di spese e al versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave ma applicando comunque sanzione equitativa.
Massime di principio
- Intercettazioni e uso di impianti esterni: devono risultare motivate prima dell'esecuzione (o attraverso richiamo per relationem a provvedimenti precedenti) e possono essere legittime anche per ragioni "funzionali" o di urgenza se la motivazione è concreta; la mera mancata disponibilità tecnica di postazioni nella Procura è motivo valido.
- Brogliacci e copie audio: l'impiego di brogliacci non invalida automaticamente le captazioni se le trascrizioni peritali non sono contestate; richieste tardive e generiche di acquisizione di tutte le bobine sono inammissibili.
- Configurazione dell'associazione (art. 74 DPR 309/1990): non occorre un'organizzazione complessa; è sufficiente una struttura anche rudimentale, ruolo stabile o ripetuto, linguaggio convenzionale, viaggi per approvvigionamenti e contatti sistematici per inferire l'"affectio" associativa.
- Riqualificazione del fatto e correlazione accusa-sentenza: la Corte annulla quando la sentenza introduce una mutazione essenziale dell'imputazione che impedisce la difesa; cambiamenti di ruolo devono essere comprensibili e accessibili alla difesa durante il processo.
- Fattispecie lieve (art. 74 c.6 e art. 73 c.5): la derubricazione richiede elementi concreti che dimostrino esclusivamente attività di lieve entità; la mera esiguità dei partecipanti non è di per sé sufficiente.
- Indulto e benefici: per poter sostenere in Cassazione l'applicazione di benefici come l'indulto occorre che la questione sia stata sollevata e risolta negativamente nei gradi di merito; altrimenti la valutazione spetta al giudice dell'esecuzione.
- Estensione degli effetti dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.): decisioni favorevoli per alcuni appellanti possono, in certe condizioni, produrre effetti anche per non appellanti, ma occorre verifica sui tempi di maturazione di cause estintive (prescrizione) rispetto al giudicato.
- Qualificazione della condotta di offerta di droga: l'offerta si consuma se c'è una reale disponibilità di droga o la possibilità concreta di procurarla in tempi ragionevoli; non sempre l'assenza di sequestro impedisce la condanna se il quadro indiziario è solido.
- Disparità di pena: differenze sanzionatorie tra coimputati richiedono motivazione chiara; in mancanza la Corte può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio di pena.
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