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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1339/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi erano diretti avverso la sentenza di appello dell'11/10/2019 che aveva confermato, con modifiche, le condanne per plurimi imputati per reati connessi al traffico di stupefacenti (d.P.R. 9/10/1990, n. 309). Le censure principali sollevate dai ricorrenti riguardavano: a) inutilizzabilità delle intercettazioni (violazione dell'art. 268 c.3 e ss. c.p.p.), in particolare per uso di impianti esterni alla Procura e carenza di motivazione originaria; b) insufficiente motivazione circa l'esistenza e la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e richiesta di riqualificazione ai sensi del comma 6 (fattispecie lieve); c) vizio di motivazione e travisamento della prova, errata correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521-522 c.p.p.); d) contestazioni sulla qualificazione delle condotte (art. 73 DPR 309/1990, commi 1,4,5) e sulla pena applicata (differenze non motivate); e) questioni processuali accessorie (uso di brogliacci, richiesta tardiva di copia delle bobine, eccezioni sull'indulto I. n.241/2006, estensione dell'impugnazione ai non appellanti ex art. 587 c.p.p., prescrizione).

La decisione

La Cassazione ha, in via generale, rigettato la maggior parte dei ricorsi come inammissibili o manifestamente infondati, confermando gran parte delle decisioni di merito; ha però disposto alcuni annullamenti/limitazioni: a) Daniele Finocchiaro: annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio (la sentenza è annullata per rivalutare la pena), con inammissibilità del resto e dichiarata irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; b) Gallenti Roberto: annullamento limitato alla parte relativa al reato di associazione (art. 74 DPR 309/1990) per vizi motivazionali nella qualificazione del ruolo, con inammissibilità del ricorso per il resto; c) Longo Raffaele Cateno: annullamento senza rinvio quanto al reato di cui all'art. 73, comma 1 (cocaina) perché il fatto non sussiste; annullamento con rinvio per la posizione relativa all'art. 73, comma 4 (marijuana) per accertare i rapporti tra prescrizione e giudicato (necessario il riesame in appello); d) per la gran parte degli altri ricorrenti (es. Balsamo, Faro, Abi badessa, Rapisarda, Trapasso, Barbaro, Viscuso, Giuffrida, La Spada, Musumeci, Pennisi, e altri) i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito soprattutto in tema di intercettazioni, individuazione delle utenze, e sussistenza dell'associazione anche in assenza di sequestri diretti; e) sulla questione dell'indulto la Corte ha richiamato il principio per cui la relativa eccezione in Cassazione è ammissibile solo se il giudice di merito si è già pronunciato negativamente in merito (quindi ricorsi tardivi o non evocati in appello sono inammissibili); infine la Corte ha condannato al pagamento delle spese processuali e disposto un versamento in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissato in euro 3.000,00 per i ricorsi manifestamente inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 268 c.p.p.

    La Corte verifica le condizioni per l'utilizzo di impianti esterni per le intercettazioni (comma 3 e ss.) e ritiene legittime le captazioni quando la motivazione mostra l'inidoneità delle postazioni della Procura o ragioni funzionali/di urgenza; la mancata trasmissione di atti al difensore non provoca di per sé nullità dei risultati (richiamo giurisprudenziale).

  • art. 271 c.p.p.

    Riferita in relazione all'assenza di nullità per mancato avviso al difensore del deposito dei verbali/registrazioni; la Corte conferma orientamento che tale omissione non comporta per sé inutilizzabilità.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sui reati di detenzione e spaccio; la Corte conferma che la natura "pesante" o "leggera" dello stupefacente può risultare da indizi complessivi (intercettazioni, arresti con sequestri) e giustifica la qualificazione adottata dai giudici di merito quando fondata su prova indiziaria coerente.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ribadisce che per la configurabilità non è necessaria una grande organizzazione: sono sufficienti strutture anche rudimentali, ruoli distribuibili e una stabile adesione ("affectio"), desumibile da conversazioni intercettate, viaggi, contabilità e linguaggio convenzionale.

  • art. 74 comma 6 (DPR 309/1990)

    Fattispecie attenuata per associazioni di lieve entità: la Corte ha confermato che la derubricazione è possibile solo se l'attività era limitata a fatti di lieve entità e le modalità operative incompatibili con reati più gravi; i giudici di merito hanno adeguatamente escluso la fattispecie lieve in presenza di elementi contrari.

  • artt. 521-522 c.p.p.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ricorda che la sentenza non deve trasformare radicalmente il fatto contestato in modo da pregiudicare la difesa; cambiamenti di qualificazione devono risultare prevedibili o effettivamente controinterrogabili durante il processo; in mancanza la parte può ottenere annullamento parziale.

  • art. 587 c.p.p.

    Estensione degli effetti dell'impugnazione: la sentenza annullata in parte può produrre effetti anche verso non appellanti in certe condizioni (es. assorbimento di posizioni), come valutato per Longo in relazione alla pronuncia di appello sui coimputati.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola sul supplemento istruttorio: la Corte sottolinea che la difesa doveva chiedere i mezzi istruttori aggiuntivi nel contraddittorio in sede di merito (art. 603) e non in modo generico in appello; richieste tardive e generiche sono inammissibili.

  • I. 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    La Corte afferma che l'applicazione dell'indulto dedotta in cassazione è ammissibile solo se la questione era stata già sollevata e decisa negativamente nei gradi di merito; omissioni in appello non possono essere recuperate in Cassazione.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato per la declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità: la Corte dichiara irrevocabile la condanna nei limiti in cui ha respinto le censure, salvo i punti annullati.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato in tema di condanna alle spese per ricorsi inammissibili: la Corte, nel caso in esame, ha condannato al pagamento di spese e al versamento alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave ma applicando comunque sanzione equitativa.

Massime di principio

  • Intercettazioni e uso di impianti esterni: devono risultare motivate prima dell'esecuzione (o attraverso richiamo per relationem a provvedimenti precedenti) e possono essere legittime anche per ragioni "funzionali" o di urgenza se la motivazione è concreta; la mera mancata disponibilità tecnica di postazioni nella Procura è motivo valido.
  • Brogliacci e copie audio: l'impiego di brogliacci non invalida automaticamente le captazioni se le trascrizioni peritali non sono contestate; richieste tardive e generiche di acquisizione di tutte le bobine sono inammissibili.
  • Configurazione dell'associazione (art. 74 DPR 309/1990): non occorre un'organizzazione complessa; è sufficiente una struttura anche rudimentale, ruolo stabile o ripetuto, linguaggio convenzionale, viaggi per approvvigionamenti e contatti sistematici per inferire l'"affectio" associativa.
  • Riqualificazione del fatto e correlazione accusa-sentenza: la Corte annulla quando la sentenza introduce una mutazione essenziale dell'imputazione che impedisce la difesa; cambiamenti di ruolo devono essere comprensibili e accessibili alla difesa durante il processo.
  • Fattispecie lieve (art. 74 c.6 e art. 73 c.5): la derubricazione richiede elementi concreti che dimostrino esclusivamente attività di lieve entità; la mera esiguità dei partecipanti non è di per sé sufficiente.
  • Indulto e benefici: per poter sostenere in Cassazione l'applicazione di benefici come l'indulto occorre che la questione sia stata sollevata e risolta negativamente nei gradi di merito; altrimenti la valutazione spetta al giudice dell'esecuzione.
  • Estensione degli effetti dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.): decisioni favorevoli per alcuni appellanti possono, in certe condizioni, produrre effetti anche per non appellanti, ma occorre verifica sui tempi di maturazione di cause estintive (prescrizione) rispetto al giudicato.
  • Qualificazione della condotta di offerta di droga: l'offerta si consuma se c'è una reale disponibilità di droga o la possibilità concreta di procurarla in tempi ragionevoli; non sempre l'assenza di sequestro impedisce la condanna se il quadro indiziario è solido.
  • Disparità di pena: differenze sanzionatorie tra coimputati richiedono motivazione chiara; in mancanza la Corte può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio di pena.

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