Cassazione Penale, Sentenza n. 14804/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma (12/03/2021) con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Longo. Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la concessione del beneficio per la terza volta, in violazione del limite previsto dall'art. 164, comma 4, c.p. Longo ha sostenuto che le due precedenti sospensioni erano state revocate con ordinanza del 5/02/2015 e quindi che, al momento della nuova concessione, non sussisteva il divieto di una terza concessione; ha inoltre censurato la mancata verifica concreta e la motivazione ritenuta illogica dall'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che rileva l'aver effettivamente concesso la sospensione condizionale per la terza volta, sicché il beneficio doveva essere revocato in applicazione del divieto posto dall'art. 164, comma 4, c.p. e del rimedio previsto dall'art. 168 c.p., terzo comma, anche se le precedenti sospensioni fossero poi state oggetto di revoca successiva. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone la revoca anche quando la causa ostativa viene accertata dopo la concessione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 674 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal ricorrente (nell'impugnazione), riferita alle regole del giudizio, contestata l'erronea applicazione; la Corte non ravvisa rilievo sostanziale rispetto alla questione di merito sulla revoca del beneficio
art. 164 cod. pen.
Il quarto comma stabilisce il limite alla ripetuta concessione della sospensione condizionale della pena: non può essere concessa oltre i limiti previsti. La Corte interpreta che la concreta concessione per la terza volta integra la violazione normativa che impone la revoca
art. 168 cod. pen.
la sospensione condizionale della pena è revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative
La Corte rileva che il comma introduce il rimedio della revoca anche quando la causa ostativa si acclarasse successivamente alla concessione del beneficio; pertanto la revoca è obbligatoria se risulta che il beneficio è stato concesso in violazione del divieto di cui all'art.164, comma 4
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era basato sui motivi di cui alle lett. b) ed e) dell'art.606, ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in sede penale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Giurisprudenza - Cass. Sez. 1, n. 998 del 5/11/2008 (Ingenito)
Precedente richiamato che conferma l'orientamento secondo cui il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca della sospensione anche se, al momento della terza concessione, solo una delle antecedenti condanne era già definitiva; conferma la possibilità di revoca successiva per violazione dell'art.164
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando risulta che il beneficio è stato concesso per la terza volta, indipendentemente dal fatto che le precedenti sospensioni siano state successivamente revocate: conta la effettiva concessione multipla.
- L'art.168 c.p., nel testo interpretato dalla giurisprudenza, prevede il rimedio revocatorio anche se la causa ostativa viene accertata dopo la concessione del beneficio; pertanto la verifica della legittimità del beneficio può estendersi a fatti sopravvenuti.
- Nel giudizio di esecuzione il giudice è tenuto ad applicare il principio di diritto consolidato dalla Corte di legittimità e ad ordinare la revoca quando sussiste la violazione del limite previsto dall'art.164, comma 4, senza essere vincolato da revoche successive delle precedenti concessioni.
- In situazioni analoghe occorre verificare non solo lo stato attuale (eventuali revoche posteriori) ma la storia delle concessioni: la sequenza delle concessioni costituisce elemento decisivo per valutare la legittimità della sospensione.
- Se esiste un precedente di annullamento o una decisione di legittimità che ha già deciso la questione, quella decisione fa stato e impedisce una diversa riconsiderazione nel giudizio successivo; pertanto è importante valutare l'esistenza di giudicati sulla stessa questione.
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