Cassazione Penale, Sentenza n. 11906/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda l'esclusione, da parte del Tribunale in funzione di riesame (ordinanza 23/09/2022), dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (finalità e modalità mafiose) in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per l'acquisto e la detenzione ai fini di spaccio di oltre quattro chili di marijuana (circa 782 dosi). Il Tribunale aveva ritenuto che non emergessero modalità mafiose né consapevolezza da parte dello Speciale della finalità agevolativa mafiosa del fornitore Di Natale, ritenendo insufficiente la sola identità di contesto (appartenenza dei contraenti allo stesso sodalizio). Il Procuratore ha censurato tale motivazione come illogica e contraddittoria, richiamando elementi emersi in altri provvedimenti (rapporti stabili tra le famiglie mafiose, dichiarazioni di Di Natale sulla "serietà" del canale per la sua militanza, consegna di parte dei profitti a un altro mafioso, organizzazione dell'importazione sotto la supervisione di un vertice mafioso) che indicano collaborazione stabile e finalità agevolative per l'associazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza impugnata sia affetta da vizi logici e motivazionali: le affermazioni del Tribunale risultano meramente assertive e non spiegate, e sono incongruenti con elementi valorizzati nella stessa ordinanza (in particolare una conversazione in cui Speciale parla di una "base" e di un accordo di vendita collettivo). La Corte ha quindi annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio e integrazione della motivazione, indicando che il giudice del riesame dovrà colmare le discrasie logiche con un supplemento di motivazione.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, c.p. (aggravante mafiosa)
La norma aggravante è stata al centro del contrasto: la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori richiamati, non fosse possibile escludere acriticamente l'interesse o la finalità agevolativa della famiglia mafiosa; il giudice deve motivare in modo non meramente assertivo il mancato riconoscimento dell'aggravante quando sussistono elementi di collegamento strutturale tra soggetti afferenti al medesimo sodalizio.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti con circostanze aggravanti per determinate quantità; nel caso specifico la contestazione riguardava detenzione ai fini di spaccio di oltre quattro chili di marijuana, elemento fattuale qualificante la gravità del reato e rilevante ai fini dell'apprezzamento della partecipazione mafiosa.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale alla nuova decisione dopo l'annullamento con rinvio; indica quale organo sia competente a decidere nel procedimento di riesame dopo la cassazione dell'ordinanza impugnata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti all'annullamento e al rinvio dell'ordinanza.
Conversazione probatoria
La Corte richiama la frase contenuta nell'ordinanza: "noi facciamo qui una base (...) arriva la roba tua, noi te la vendiamo"
La Corte interpreta tale dichiarazione come indicativa di un'offerta di collaborazione stabile e svolta in forma collettiva, elemento compatibile con la finalità agevolativa mafiosa e con una gestione del traffico di stupefacenti come attività di 'sodalizio' piuttosto che come atto meramente privato.
Massime di principio
- La mera appartenenza dei contraenti allo stesso contesto mafioso (identità di contesto) non sempre basta da sola a escludere l'aggravante, ma costituisce elemento che va valutato insieme ad altri indizi contestuali e comportamentali.
- Frasi o comportamenti che indicano un "ruolo collettivo" (es. "noi facciamo una base", accordi stabili di fornitura) sono indici significativi di attività svolta nell'interesse del sodalizio e non solo a titolo personale.
- La destinazione o la condivisione di profitti con altri affiliati, la supervisione dell'attività da parte di vertici mafiosi e l'esistenza di canali di approvvigionamento organizzati rafforzano l'arco probatorio in favore del riconoscimento dell'aggravante mafiosa.
- Il giudice deve motivare in modo specifico e non meramente assertivo quando esclude un'aggravante: occorre spiegare il percorso logico che conduce alla conclusione e risolvere eventuali contraddizioni interne o rispetto ad altri provvedimenti.
- Se la motivazione risulta illogica o contraddittoria rispetto agli elementi acclarati, il provvedimento può essere annullato e rinviato per un nuovo esame con supplemento di motivazione.
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