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Sentenza

Sentenza n. 561/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto rettorale n. 171/2023, pubblicato in data 20 febbraio 2023, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 28 del 2022, e al regolamento dell'Ateneo di Firenze in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell''articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MELCHIORRE DANIELA il 24 aprile 2025: del decreto rettorale n. 171/2023, pubblicato in data 20 febbraio 2023, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento; degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 28 del 2022, e al regolamento dell’Ateneo di Firenze in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio; del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023 e, per quanto occorrer possa, dell’attestazione del Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione prot. 21421 del 31 gennaio 2025 e della «programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024 – 2026. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MELCHIORRE DANIELA il 25 settembre 2025: del decreto rettorale n. 171/2023, pubblicato in data 20 febbraio 2023, di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia), settore scientifico disciplinare MED/16 (Reumatologia), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e degli atti di nomina della stessa e del relativo procedimento; degli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare riferimento al bando di concorso, di cui al d.r. 28 del 2022, e al regolamento dell’Ateneo di Firenze in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al d.r. n. 467 del 2019, nonché alla delibera di chiamata del controinteressato ad opera del Dipartimento e della sua presa di servizio; del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2023 e, per quanto occorrer possa, dell’attestazione del Responsabile dell’Area Persone e Organizzazione prot. 21421 del 31 gennaio 2025 e della «programmazione del personale docente e ricercatore per il triennio 2024 – 2026», approvata con delibere del Senato Accademico del 19.03.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2024; delle delibere del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (anche DMSC) del 27 febbraio 2024 e del 3 aprile 2025, nelle quali è stata richiesta l’attivazione di un posto da RTT (ricercatore a tempo determinato in Tenure Track) per il SSD MED/06 (Reumatologia); delle delibere del Senato Accademico del 22 aprile 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024, con cui gli organi di governo della resistente Università si sono espressi sulle richieste di attivazione dei bandi da parte di ciascun singolo Dipartimento sulla base della programmazione triennale relativamente all’anno 2024; del bando di cui alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 816/2024 con cui è stata avviata la procedura selettiva pubblica per il predetto posto da RTT, il decreto di nomina della Commissione e i verbali della Commissione tutti; del D.R. n. 170/2025 con cui la Dott.ssa Gemma Lepri è stata individuata quale vincitrice, nonché degli atti relativi alla sua chiamata e alla sua presa di servizio, avvenuta in data 1° settembre 2025; del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al d.r. 467 del 2019, ove interpretato nel senso di ostare implicitamente all’assunzione della Dott.ssa Melchiorre in seguito alla rinuncia del Dott. Filippou.

Giustizia amministrativa202300469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di una selezione per ricercatore a tempo determinato di tipologia B, successivi atti di programmazione del fabbisogno e procedura per un posto da ricercatore tenure track

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, nella parte in cui individuava quale vincitore un altro candidato, nonché i verbali della Commissione, gli atti di nomina, il bando, gli atti di chiamata e la presa di servizio. Ha dedotto: violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, poiché il curriculum del vincitore era redatto esclusivamente in lingua inglese; violazione dell'art. 24 della legge n. 240/2010 per mancata predeterminazione dei criteri e dei relativi pesi; violazione delle disposizioni sulla composizione e sul funzionamento della Commissione, in quanto una commissaria si era dimessa dopo la predeterminazione dei criteri; erronea predeterminazione dei criteri di valutazione; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, carenza di presupposti e difetto di istruttoria nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato gli atti di programmazione del personale e la riassegnazione dei punti organico, sostenendo che l'Università avrebbe dovuto procedere allo scorrimento in suo favore dopo la rinuncia del vincitore oppure revocare la procedura osservando le regole dell'autotutela o rinnovarla. Con i secondi motivi aggiunti ha impugnato la successiva procedura per un posto da ricercatore tenure track, il cui vincitore aveva preso servizio, deducendo l'illegittimità degli atti connessi alla mancata utilizzazione della precedente procedura. L'Università e la controinteressata hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo, l'irricevibilità e l'inammissibilità dei motivi aggiunti e, quanto alla nuova procedura, la carenza di interesse per mancata partecipazione della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, in via astratta, la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso introduttivo, poiché il vincitore aveva rinunciato al posto e il regolamento e il bando non prevedevano una graduatoria di ulteriori idonei né un obbligo di scorrimento. Tuttavia, poiché la ricorrente aveva dichiarato di avere interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori, il Collegio ha esaminato il merito ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., ritenendo sufficiente tale dichiarazione, resa nella memoria, senza necessità di avere già proposto la domanda risarcitoria. Il ricorso introduttivo è stato comunque respinto. Il curriculum in lingua inglese poteva essere valutato, non essendo stata individuata alcuna norma, disposizione regolamentare o clausola del bando che imponesse la redazione in italiano; la previsione della traduzione certificata riguardava le dichiarazioni sostitutive rese da cittadini extra-comunitari non residenti, mentre l'art. 7 del d.P.R. n. 445/2000 non era pertinente. I criteri di valutazione erano stati predeterminati dalla Commissione sulla base del regolamento di Ateneo e del d.m. n. 243/2011, con indicazione dei criteri, sub-criteri e punteggi massimi; l'attribuzione di punteggi numerici era sufficiente a rendere comprensibile la graduazione delle valutazioni. La ricorrente, inoltre, non aveva dimostrato errori concreti nell'attribuzione dei punteggi né superato la prova di resistenza rispetto al divario di 11 punti. La sostituzione della commissaria dimissionaria non inficiava la procedura: i criteri erano stati predeterminati dopo le dichiarazioni di incompatibilità e prima delle successive operazioni, mentre le dimissioni erano intervenute quando erano stati resi noti i candidati, per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi; il nuovo commissario non avrebbe potuto dichiarare l'assenza di incompatibilità prima della nomina. Anche la valutazione preliminare dei candidati e l'applicazione uniforme dei criteri relativi alle attività didattiche e ai riconoscimenti scientifici sono state ritenute legittime, rientrando nella discrezionalità tecnica della Commissione. I primi motivi aggiunti sono stati respinti: la procedura non generava una graduatoria di idonei suscettibile di scorrimento e l'Università non aveva l'obbligo di assumere la ricorrente dopo la rinuncia del vincitore. Gli atti di programmazione del fabbisogno erano atti amministrativi generali, caratterizzati da ampia discrezionalità organizzativa, direttamente impugnabili solo se lesivi in modo immediato; la motivazione poteva essere attenuata e l'Università aveva indicato il mutamento delle proprie esigenze. Non sussisteva, inoltre, un obbligo di revocare la precedente procedura o di bandire nuovamente un posto RTDB, potendo l'Ateneo modificare la programmazione e attivare un posto RTT per il medesimo settore. I secondi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di interesse, poiché la ricorrente non aveva partecipato alla nuova selezione e non aveva contestato clausole immediatamente impeditive della partecipazione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori

    La dichiarazione di interesse ai fini risarcitori consente l'accertamento dell'illegittimità dell'atto, senza necessità di specificare i presupposti della futura domanda risarcitoria o di averla già proposta; deve essere resa nelle forme e nei termini dell'art. 73 c.p.a.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che disciplina forme e termini della dichiarazione di interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori.

  • art. 24 legge n. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura di selezione per ricercatori a tempo determinato e dei criteri di valutazione richiamati dal regolamento universitario.

  • art. 10 regolamento dell'Università degli Studi di Firenze di cui al d.r. n. 467/2019

    la Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum …

    Impone la predeterminazione dei criteri dopo le dichiarazioni di incompatibilità e consente la prosecuzione dei lavori dopo la pubblicazione dei criteri e il decorso del termine previsto; non richiede che la composizione della Commissione rimanga immutata dopo la predeterminazione se un commissario si dimette per ragioni di incompatibilità.

  • d.m. n. 243 del 25 maggio 2011

    Individua criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica; la Commissione può articolare tali parametri in criteri e sub-criteri con punteggi massimi.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    Richiamati quali disposizioni applicate alla situazione di incompatibilità della commissaria dimissionaria dopo la conoscenza dei nominativi dei candidati.

  • art. 33 Cost.

    Riconosce il fondamento costituzionale dell'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile dell'Università, rilevante nella programmazione del personale.

  • art. 6 legge n. 168/1989

    Richiamato quale ulteriore fondamento dell'autonomia organizzativa, finanziaria e contabile dell'Università.

  • art. 4 d.lgs. n. 49/2012

    Programmazione triennale del personale

    Consente che la programmazione triennale del personale sia modificata in relazione alle sopravvenute esigenze dell'Ateneo, al fabbisogno effettivo, al miglior funzionamento dei servizi e alla sostenibilità della spesa e degli equilibri di bilancio.

Massime di principio

  • Quando il vincitore di una selezione universitaria rinuncia al posto e il bando o il regolamento non prevedono una graduatoria di ulteriori idonei, l'amministrazione non è obbligata ad assumere il candidato collocato successivamente né a procedere allo scorrimento della graduatoria.
  • Nelle selezioni universitarie, in assenza di una specifica disposizione legislativa, regolamentare o della lex specialis che imponga l'uso della lingua italiana, la Commissione può valutare un curriculum redatto in lingua inglese, soprattutto quando la procedura richieda la conoscenza della lingua inglese e la documentazione sia stata valutata uniformemente per tutti i candidati.
  • L'obbligo di motivazione delle valutazioni comparative può essere assolto mediante criteri e sub-criteri predeterminati, il rinvio ai parametri normativi applicabili e l'attribuzione di punteggi numerici, purché la graduazione risulti comprensibile e il ricorrente indichi errori concreti idonei a modificare l'esito della selezione.
  • La sostituzione di un commissario dimissionario dopo la predeterminazione dei criteri non invalida di per sé la procedura quando i criteri siano stati fissati dopo le dichiarazioni di incompatibilità dei commissari originari, prima delle successive operazioni valutative, e le dimissioni siano state determinate dalla conoscenza dei candidati e da esigenze di incompatibilità o conflitto di interessi.
  • Gli atti di programmazione del fabbisogno del personale universitario sono espressione di ampia discrezionalità organizzativa e possono essere modificati per sopravvenute esigenze dell'Ateneo; non impongono necessariamente la revoca della precedente procedura né la ripetizione di una selezione per il medesimo profilo.
  • Chi non presenta domanda di partecipazione a una procedura selettiva non può impugnare la successiva selezione per contestarne l'esito, salvo che deduca l'illegittimità di clausole immediatamente impeditive della partecipazione o altre specifiche ragioni idonee a fondare l'interesse e la legittimazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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