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Sentenza

Sentenza n. 1626/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento del decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202207546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Il provvedimento aveva fondato la valutazione negativa della sua personalità su una segnalazione per il reato di lesioni volontarie previsto dall'art. 582 c.p. Con il primo motivo è stata dedotta l'illogicità del diniego, poiché la notizia di reato era stata archiviata e non aveva dato luogo né a esercizio dell'azione penale né all'avvio del processo. Con il secondo motivo sono state censurate la mancata considerazione delle positive esperienze rappresentate nella domanda e nella memoria procedimentale ex art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché la genericità e il carattere stereotipato della motivazione. Le censure sono state esaminate congiuntamente in ragione della loro connessione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ravvisato un vizio istruttorio, poiché l'amministrazione ha fondato la valutazione negativa della personalità su un'unica condotta penalmente rilevante, senza considerare che la relativa notizia di reato era stata archiviata dal pubblico ministero per mancanza delle condizioni e che non era mai stata esercitata l'azione penale. Il giudice ha precisato che non esiste un automatismo, né positivo né negativo, tra gli accertamenti penali e la valutazione della condotta dello straniero che richiede la cittadinanza; tuttavia, quando il fatto segnalato sia stato chiaramente archiviato, l'amministrazione deve valutare tale esito e motivare specificamente per quali ragioni esso possa comunque ostare alla concessione. Nel caso concreto il Ministero ha sostanzialmente ignorato l'apporto partecipativo del privato e si è limitato a una motivazione astratta e stereotipata. Il procedimento dovrà essere riaperto e l'amministrazione dovrà rideterminarsi previa verifica dell'esatto esito delle segnalazioni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

  • art. 582 c.p.

    La segnalazione per lesioni volontarie era stata utilizzata dall'amministrazione quale elemento per la valutazione negativa della personalità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La memoria partecipativa del richiedente, con cui era stato rappresentato l'esito dell'archiviazione, doveva essere valutata dall'amministrazione nell'istruttoria e nella motivazione finale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La sentenza richiama la disposizione in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza per naturalizzazione non opera alcun automatismo tra una segnalazione o un procedimento penale e il diniego della cittadinanza, né in senso favorevole né in senso sfavorevole.
  • Quando la segnalazione penale posta a fondamento del diniego sia stata archiviata e non abbia condotto all'esercizio dell'azione penale, l'amministrazione deve verificare l'esatto esito della segnalazione, considerarlo espressamente e motivare in concreto le ragioni per cui il fatto possa comunque incidere negativamente sulla valutazione della personalità del richiedente.
  • L'amministrazione non può ignorare le memorie partecipative e gli elementi favorevoli presentati dal richiedente ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990; il loro mancato esame determina un vizio istruttorio e non è superato da una motivazione astratta o stereotipata.
  • L'annullamento del diniego di cittadinanza per carenza istruttoria non comporta l'automatica concessione del beneficio, ma impone la riapertura del procedimento e una nuova determinazione amministrativa adeguatamente istruita e motivata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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