Sentenza n. 908/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del diniego parziale di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, comunicato da -OMISSIS--OMISSIS- in data 11/03/2026, avente ad oggetto la documentazione relativa agli esami di idoneità sostenuti dalla minore -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione relativa agli esami di idoneità sostenuti dalla figlia minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, quale genitore della minore sottoposta a istruzione parentale, aveva chiesto l’accesso documentale a verbali, elaborati, valutazioni, criteri di valutazione, atti della commissione e ulteriore documentazione relativa a tre esami di idoneità scolastica. L’istituto aveva inizialmente riconosciuto l’accesso soltanto agli attestati di idoneità, negandolo per il resto sul presupposto che l’istanza fosse generica, esplorativa e diretta a un controllo generalizzato. Dopo la successiva delimitazione dell’istanza da parte del richiedente, la scuola aveva dichiarato la disponibilità alla consultazione di parte della documentazione presso la propria sede, subordinando tuttavia la trasmissione integrale a una specifica autorizzazione o richiesta dell’autorità giudiziaria, in ragione della conflittualità tra i genitori e di un provvedimento del giudice civile che aveva affidato temporaneamente i minori ai servizi sociali, attribuendo a questi ultimi i poteri decisionali in materia scolastica, sanitaria e ricreativa. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull’accesso documentale, sostenendo di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del percorso scolastico della figlia, distinto dal potere di assumere decisioni sul percorso medesimo, e ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di ostensione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che l’accesso documentale costituisce principio generale dell’attività amministrativa e riguarda, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi detenuti da soggetti che esercitano attività di pubblico interesse, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti e l’istanza non sia finalizzata a un controllo generalizzato. Nel caso concreto, il genitore è stato ritenuto titolare di un interesse qualificato a conoscere l’andamento scolastico della figlia minore, indipendentemente dalle concrete iniziative eventualmente esercitabili a tutela della stessa. Il provvedimento del giudice civile, pur avendo limitato temporaneamente la responsabilità genitoriale e attribuito ai servizi sociali i poteri decisionali in materia scolastica, non aveva escluso il diritto dei genitori a essere informati; anzi, aveva imposto ai servizi di informarli e di sentirli preventivamente. La conflittualità genitoriale e l’opposizione dell’altro genitore non sono state ritenute ostative all’accesso. Il diniego parziale è stato quindi annullato ed è stato accertato il diritto del ricorrente ad accedere agli atti e documenti richiesti, nei limiti degli atti già esistenti e detenuti dall’istituto, senza obbligo per la scuola di formare nuovi documenti. L’ostensione deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante trasmissione telematica oppure consultazione ed estrazione di copia presso la sede scolastica. Le spese sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
"tutti i documenti amministrativi"; "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"
L’accesso documentale è riconosciuto a chi dimostri un interesse qualificato, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti; il diritto opera anche rispetto alla documentazione relativa ad attività di interesse pubblico svolta da un istituto scolastico paritario.
art. 22, comma 2, l. 241/1990
"principio generale dell'attività amministrativa"
L’accesso è funzionale alla partecipazione dei cittadini e alla trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
"un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"
Il genitore è titolare di una posizione differenziata e giuridicamente tutelata, collegata agli atti riguardanti il percorso scolastico della figlia minore.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
"indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"
Sono accessibili i documenti detenuti da un soggetto che svolge attività di pubblico interesse anche quando l’attività sia disciplinata, sul piano sostanziale, da regole privatistiche.
art. 22, comma 3, l. 241/1990
"tutti i documenti amministrativi"
L’oggetto dell’accesso comprende, in linea di principio, tutta la documentazione amministrativa pertinente e già esistente.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
"un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni"
L’accesso non può essere utilizzato per controllare genericamente l’operato amministrativo; nel caso concreto, la richiesta era invece specificamente collegata agli esami della minore.
art. 116 c.p.a.
La controversia sul diniego o sulla limitazione dell’accesso è stata proposta con il rito speciale in materia di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi contenuti nella sentenza.
art. 9, par. 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il genitore è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione relativa al percorso scolastico del figlio minore, in quanto tale documentazione è collegata a una situazione giuridicamente tutelata e all’esercizio delle responsabilità genitoriali, anche quando l’accesso sia richiesto per finalità informative e di verifica della regolarità delle attività scolastiche.
- La limitazione temporanea della responsabilità genitoriale e l’attribuzione ai servizi sociali dei poteri decisionali in materia scolastica non escludono, di per sé, il diritto del genitore a essere informato e ad accedere ai documenti relativi al percorso scolastico del minore, quando il provvedimento giudiziario abbia mantenuto tale diritto informativo.
- La conflittualità tra i genitori e l’opposizione dell’altro genitore non sono sufficienti, da sole, a negare l’accesso documentale del genitore alla documentazione scolastica del figlio, se il richiedente dimostra un interesse qualificato e l’accesso non mira a sostituirsi al soggetto cui spettano le decisioni sul minore.
- L’accesso può essere ordinato soltanto con riguardo ad atti e documenti già esistenti e detenuti dall’amministrazione o dal soggetto esercente attività di pubblico interesse; esso non impone la formazione di nuovi atti, documenti o provvedimenti per soddisfare la richiesta dell’interessato.
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