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Ordinanza

Ordinanza n. 14/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, adottato dalla Questura di -OMISSIS- in data 30/01/2025 e notificato in data 23/09/2025, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.

Giustizia amministrativa202504999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il TAR ha ritenuto che, allo stato del sommario esame cautelare, la revoca del nulla osta all’ingresso da parte del Prefetto, quale atto presupposto del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno, impedisse di ravvisare una plausibile fondatezza della pretesa cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dal testo non risultano articolati specifici vizi di legittimità dell’atto. Il giudice ha rilevato, in sede di cognizione sommaria, che lo stesso ricorrente aveva riferito che il Prefetto aveva revocato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale rilasciato in suo favore; tale nulla osta costituisce atto presupposto rispetto al provvedimento questorile impugnato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento impugnato risulta fondato su un atto presupposto la cui revoca, riferita dallo stesso ricorrente, priva allo stato di plausibile consistenza la pretesa azionata contro l’atto consequenziale.
  • La revoca del nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale può costituire elemento decisivo per escludere, in sede di cognizione sommaria, la fondatezza della domanda cautelare proposta contro il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, qualora il nulla osta rappresenti un atto presupposto di quest’ultimo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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