Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 851/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del Provvedimento prot. n. 33926 USR Sicilia del 16/7/2025 con il quale è stata rettificata la graduatoria e l'elenco dei docenti vincitori del concorso predetto relativo alla classe di Concorso AS48 - “Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado”, Regione Sicilia, sostituendo la precedente graduatoria pubblicata con Decreto prot. n. 30703 USR Sicilia del 26.06.2025, nella parte in cui vengono attribuiti i benefici della riserva di posti pari al 30%, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 in favore di candidati sprovvisti del predetto requisito di servizio, nonché della medesima graduatoria allegata al citato provvedimento; - ove occorra, del Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2024, recante “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, costituente il Bando concorsuale, nella parte in cui all'art. 3, c.3, disciplina le riserve di posti da applicare alla procedura, omettendo di richiamare le specifiche disposizioni di cui all'articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come riprese dal D.M. 205/2023, art.13, c.9 e 10, laddove ipoteticamente interpretabile in senso derogatorio alle predette disposizioni; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto comunque lesivo dei diritti e degli interessi delle ricorrenti, avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti. per l'accertamento e la declaratoria, anche in via cautelare del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nella graduatoria dei vincitori del concorso predetto, in quanto beneficiarie della riserva di posti pari al 30%, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, alla rettifica della graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Direttoriale n. 3059 del 10 dicembre 2024 classe di concorso AS48 - “Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di II grado” per la Regione Sicilia, con inserimento delle ricorrenti nella graduatoria dei vincitori del concorso predetto, in quanto beneficiarie della riserva di posti pari al 30%, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 10-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, adottando ogni provvedimento consequenziale per il loro corretto inserimento nella graduatoria generale di merito, ed alla stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori, ove spettante.

Giustizia amministrativa202512161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria e dell'elenco dei vincitori del concorso per la classe AS48 nella Regione Sicilia, con attribuzione della riserva del 30% a candidati ritenuti privi del requisito di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rettifica della graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AS48, nella parte in cui la riserva del 30% prevista dall'art. 59, comma 10-bis, del d.l. n. 73/2021 sarebbe stata attribuita a candidati privi del requisito di servizio. È stato inoltre impugnato, ove occorrente, il bando concorsuale, nella parte in cui avrebbe omesso di richiamare la disciplina specifica della riserva o sarebbe interpretabile in senso derogatorio rispetto a essa. Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria dei vincitori e la condanna delle amministrazioni alla rettifica della graduatoria e, ove spettante, alla stipula del contratto di lavoro. In sede cautelare hanno domandato la sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In una valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il pregiudizio allegato dalle ricorrenti fosse recessivo rispetto a quello potenzialmente subito dai controinteressati, i quali avrebbero visto interrompersi un percorso ormai prossimo alla conclusione, mentre le ricorrenti non avrebbero potuto iniziare immediatamente l'anno di prova anche in caso di accoglimento della cautelare. Il Collegio ha inoltre rilevato che le censure apparivano prima facie contraddette dalle puntuali argomentazioni dell'amministrazione, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 10-bis, d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021

    riserva di posti pari al 30%

    La controversia cautelare concerne l'applicazione della riserva di posti prevista dalla disposizione ai candidati in possesso del requisito di servizio.

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023

    Richiamato dalle ricorrenti quale disciplina attuativa della riserva di posti.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Indicato dalle ricorrenti quale base della domanda di condanna in forma specifica.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato quale fondamento della decisione sull'istanza cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice amministrativo deve bilanciare il pregiudizio allegato dal ricorrente con quello potenzialmente derivante dall'accoglimento della misura cautelare ai controinteressati e all'amministrazione.
  • La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio del ricorrente risulti recessivo rispetto all'interesse dei controinteressati a non vedere interrotto un percorso amministrativo ormai prossimo alla conclusione.
  • La valutazione cautelare è sommaria e non preclude l'ulteriore approfondimento delle censure nella fase di merito; il rigetto può fondarsi anche sulla rilevazione prima facie della contraddittorietà delle doglianze rispetto alle argomentazioni dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.