Sentenza del 16/12/2019 n. 33096 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di rettifica con cui l'Agenzia delle dogane richiedeva alla I. s.r.l. il pagamento integrale dei dazi relativi a importazioni di banane effettuate negli anni 2004-2005. Secondo l'Amministrazione, la società aveva partecipato, insieme alla C. s.p.a., a un meccanismo elusivo volto ad aggirare il contingentamento unionale delle importazioni, utilizzando certificati intestati a operatori strumentali per beneficiare di dazi ridotti. La ricorrente contestava, tra l'altro, la decadenza o prescrizione dell'azione impositiva, la ricostruzione dell'abuso, la prova presuntiva e la violazione dei principi di affidamento, certezza del diritto e proporzionalità. In via preliminare, tuttavia, invocava il giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata solidale C. s.p.a.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione basata sull'art. 1306, comma 2, c.c., stabilendo che il condebitore solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore quando il giudicato sia definitivo, non riguardi ragioni personali dell'altro debitore, sia tempestivamente invocato e non si sia già formato un giudicato sfavorevole nei confronti del soggetto che lo invoca. Poiché la precedente sentenza Cass. n. 30808/2017 aveva annullato gli stessi avvisi di rettifica emessi nei confronti della C. s.p.a. per incompetenza dell'Ufficio doganale, tale giudicato è stato ritenuto opponibile anche dalla I. s.r.l. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della I. s.r.l.; le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
Il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale.
La norma consente al coobbligato solidale estraneo al giudizio di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, purché il giudicato sia definitivo, non fondato su ragioni personali, sia invocato tempestivamente e non esista già un giudicato sfavorevole nei suoi confronti.
Art. 1306, comma 1, codice civile
La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.
La regola generale esclude l'efficacia automatica del giudicato nei confronti degli altri condebitori, salvo l'eccezione favorevole prevista dal comma 2.
Art. 221, paragrafi 3 e 4, Regolamento CEE n. 2913/1992
La disciplina riguarda i termini per la contabilizzazione e il recupero dei dazi doganali, anche nei casi in cui il mancato pagamento derivi da un reato.
Art. 84, D.P.R. n. 43/1973 (TULD)
La disposizione è stata richiamata in relazione ai termini per l'esercizio del potere di rettifica e recupero dei diritti doganali.
Art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 374/1990
La CTR aveva interpretato la norma nel senso che, quando il mancato pagamento dei diritti doganali deriva da reato, il termine decorre dalla definitività della sentenza penale, senza necessità che la notitia criminis intervenga entro il termine ordinario.
Regolamento CEE n. 404/1993
La normativa unionale disciplinava il regime contingentato delle importazioni di banane e i relativi dazi agevolati.
Art. 2729 codice civile
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla necessità che le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione siano gravi, precise e concordanti.
Art. 2909 codice civile
La norma, relativa all'autorità del giudicato, è stata esaminata anche alla luce dei principi unionali di equivalenza ed effettività. La Corte ha ritenuto che, in materia di dazi riferiti a singole importazioni, l'applicazione del giudicato interno non comprometta in modo significativo l'effettività del diritto dell'Unione.
CGUE, causa C-2/08, Olimpiclub
Le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Il diritto dell'Unione non impone normalmente di disapplicare le regole nazionali sul giudicato; l'eccezione opera solo in situazioni particolari in cui il giudicato impedisca concretamente l'applicazione effettiva del diritto unionale.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione solidale tributaria, un coobbligato può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, anche se non ha partecipato a quel processo.
- L'efficacia favorevole del giudicato richiede che la sentenza sia definitiva, riguardi il medesimo atto o rapporto obbligatorio, non sia fondata su ragioni personali dell'altro debitore e venga eccepita tempestivamente.
- Il beneficio non opera se il soggetto che lo invoca è già destinatario di un giudicato sfavorevole formatosi nel proprio autonomo giudizio o nel giudizio cui ha partecipato.
- In materia tributaria, l'annullamento di un atto impositivo identico può produrre effetti favorevoli anche verso altri coobbligati solidali, perché l'atto autoritativo non dovrebbe rimanere valido per uno e illegittimo per un altro senza una ragione giuridica personale.
- Per i dazi doganali, riferiti a singole importazioni e non a periodi d'imposta ricorrenti, la tutela della certezza del diritto derivante dal giudicato può prevalere sull'esigenza di estendere una diversa interpretazione del diritto unionale.
- Quando esiste un giudicato favorevole di un coobbligato, è opportuno sollevarne l'eccezione nel processo pendente entro il termine previsto per le ultime difese, allegando la sentenza definitiva e dimostrando l'identità degli atti e dei fatti.
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