Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una serie di verbali di contestazione elevati dalla polizia stradale per violazione dell'art. 179 cod. strada, in relazione alla circolazione di un veicolo adibito al trasporto di cose guidato da conducente privo di carta tachigrafica. La società propose opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione dedusse cinque censure: 1) violazione della circolare ministeriale del 22 luglio 2011 e dell'art. 13 l. n. 689/1981, sostenendo che il giudice aveva motivato su un profilo diverso da quello decisivo, perché mancava il verbale di acquisizione/download dei dati del tachigrafo, necessario a rendere utilizzabili le stampe e a far decorrere il termine di 90 giorni; 2) violazione dell'art. 179, comma 6-bis, cod. strada e dell'art. 2697 c.c., per mancanza di prova del mancato inserimento della carta tachigrafica, che secondo la ricorrente non poteva desumersi dalla sola stampa dei dati ma richiedeva l'accertamento mediante officina autorizzata in caso di cronotachigrafo alterato o non funzionante; 3) violazione dell'art. 201 cod. strada e del diritto di difesa, oltre all'art. 115 c.p.c., per avere i giudici ritenuto giustificata l'omessa contestazione immediata e l'impossibilità di identificare il conducente sulla base del solo dato del tachigrafo; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo subordinato di appello, con cui la società sosteneva di aver impartito ai conducenti le istruzioni necessarie e di aver verificato la presenza della scheda del conducente, così da escludere una propria colpa; 5) violazione dell'art. 8-bis l. n. 689/1981, perché le molteplici violazioni ravvicinate avrebbero dovuto essere unificate in ragione della loro programmazione unitaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, spiegando che la disciplina del download e del verbale di acquisizione richiamata dalla circolare ministeriale riguarda le ipotesi di cronotachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, ma non il caso, accertato in fatto e non censurato in modo specifico, del mero mancato inserimento della carta tachigrafica; in tale ipotesi non è necessario accompagnare il veicolo in officina. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la doglianza sulla mancata contestazione immediata e sulla mancata motivazione risultava nuova e comunque non adeguatamente specificata con riferimento agli atti processuali. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per genericità, osservando che la società non aveva indicato il contenuto concreto delle istruzioni impartite al conducente, necessario per valutare la decisività della censura sull'omesso esame della domanda subordinata. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, confermando che l'art. 8 l. n. 689/1981 consente l'unificazione sanzionatoria solo in caso di concorso formale, cioè quando le plurime violazioni derivino da un'unica azione od omissione, mentre nella specie vi erano distinte condotte di messa in circolazione del veicolo; l'art. 8-bis non introduce una continuazione analogica, ma opera solo come disciplina della reiterazione.
Norme richiamate
art. 179 cod. strada
commi 1, 2, 2-bis, 3, 6-bis, 7
la norma punisce, come fattispecie distinte ma equivalenti sul piano della tutela del controllo della circolazione, la mancanza del cronotachigrafo, il suo cattivo funzionamento o manomissione e il mancato inserimento del foglio di registrazione o della carta del conducente; l'accertamento officinale è previsto solo per le ipotesi di alterazione, manomissione o non funzionamento del dispositivo.
art. 13, legge n. 689/1981
gli organi accertatori possono compiere attività di accertamento tecnica e ispezioni; il verbale fa piena prova dei fatti attestati come avvenuti in presenza o compiuti dagli agenti, ma non delle valutazioni.
art. 2699 c.c.
il verbale redatto da pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
art. 2700 c.c.
la fede privilegiata riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non le valutazioni o gli apprezzamenti.
art. 201 cod. strada
la mancata contestazione immediata è legittima solo se nel verbale sono indicati i motivi che l'hanno resa impossibile o se tali motivi emergono con logica intrinseca; la censura deve essere specifica e non nuova in cassazione.
art. 115 c.p.c.
la parte che invoca una non contestazione o una diversa valutazione delle risultanze processuali deve indicare con precisione gli atti rilevanti e il loro contenuto.
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello è deducibile in cassazione, ma il motivo deve essere formulato in modo specifico e autosufficiente.
art. 2697 c.c.
l'onere di dimostrare l'infrazione grava sull'amministrazione; tuttavia, una volta accertato il mancato inserimento della carta tachigrafica, la prova è ritenuta sufficiente nei limiti della fattispecie concreta.
art. 5, legge n. 689/1981
il proprietario/titolare e il conducente possono rispondere a titolo di concorso di persone nelle violazioni amministrative, con posizioni distinte.
art. 6, legge n. 689/1981
non disciplina la posizione del titolare del veicolo nella violazione esaminata, che viene ricondotta al concorso di persone e non alla responsabilità solidale.
art. 8, legge n. 689/1981
l'unificazione della sanzione presuppone un'unica azione od omissione da cui derivino più violazioni; non opera in presenza di condotte distinte.
art. 8-bis, legge n. 689/1981
la reiterazione rileva come aggravante o disciplina delle violazioni successive, ma non introduce una continuazione sanzionatoria analogica né consente l'unificazione di condotte distinte.
art. 85 c.p.c.
la rinuncia al mandato del difensore non spiega efficacia nel giudizio di cassazione, per il principio di perpetuatio dell'ufficio difensivo.
Massime di principio
- Nei procedimenti sanzionatori per violazioni del cronotachigrafo, la prova dell'illecito va valutata in base alla concreta fattispecie accertata: il procedimento di acquisizione/download dei dati è rilevante per le ipotesi di dispositivo alterato, manomesso o non funzionante, ma non quando l'infrazione consista nel semplice mancato inserimento della carta del conducente.
- Il verbale degli accertatori fa piena prova dei fatti direttamente percepiti o compiuti dagli agenti, mentre restano valutabili dal giudice le loro apprezzazioni e qualificazioni; l'amministrazione resta comunque onerata della prova dell'infrazione.
- La mancata contestazione immediata delle violazioni stradali deve risultare dal verbale con motivazione non apparente e logicamente coerente; in cassazione la relativa censura è inammissibile se introduce un tema nuovo o non è specificamente autosufficiente.
- In materia di sanzioni amministrative, l'unificazione del trattamento sanzionatorio ex art. 8 l. n. 689/1981 richiede un'unica azione od omissione produttiva di più violazioni; la pluralità di condotte distinte, anche se ravvicinate e riconducibili a un medesimo disegno, resta soggetta al cumulo materiale, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Il titolare del veicolo o dell'autorizzazione può rispondere della violazione insieme al conducente a titolo di concorso di persone, ma può andare esente se dimostra di avere adottato l'ordinaria diligenza e di aver impartito controlli e istruzioni idonei a prevenire l'illecito.
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