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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41185/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca, da parte del Magistrato di sorveglianza, delle autorizzazioni concesse al detenuto agli arresti domiciliari per assentarsi dal domicilio due giorni a settimana al fine di svolgere il programma di messa alla prova ex art. 168-bis c.p. Il Magistrato aveva ritenuto ontologica incompatibilità tra la detenzione domiciliare e la sospensione del procedimento con messa alla prova e aveva revocato le autorizzazioni già concesse. Il ricorrente deduceva violazione di legge sostenendo che non vi è una preclusione assoluta alla concessione della messa alla prova in pendenza di una misura alternativa e che non sussistevano sopravvenienze ostative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la messa alla prova è una misura endoprocessuale limitativa della libertà personale e che, analogicamente applicando l'art. 298, comma 2, c.p.p., la coesistenza tra detenzione domiciliare e messa alla prova non è esclusa in linea di principio. La compatibilità va verificata concretamente armonizzando le prescrizioni delle due misure; il Magistrato di sorveglianza può autorizzare uscite per esigenze connesse agli interventi del servizio sociale o alla stessa messa alla prova e può modificare le prescrizioni ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. La revoca impugnata, basata su un presupposto di incompatibilità ontologica, è stata ritenuta illegittima perché priva di concrete sopravvenienze ostative appenaificate; pertanto il provvedimento è stato annullato senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La sospensione del procedimento con messa alla prova è descritta come misura endoprocessuale che limita la libertà personale e produce, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato; pertanto è suscettibile di valutazione di compatibilità con misure alternative alla detenzione.

  • art. 298 cod. proc. pen.

    Il comma 2, applicato analogicamente alla messa alla prova, consente in linea di principio la coesistenza di una misura alternativa alla detenzione e di una misura endoprocessuale (o cautelare), richiedendo una verifica concreta dell'effettiva compatibilità delle prescrizioni, con prevalenza della misura cautelare quando previsto.

  • art. 284, comma 3 cod. proc. pen.

    La detenzione domiciliare può prevedere autorizzazioni per uscite non solo per esigenze essenziali o lavoro, ma anche per esigenze connesse agli interventi del servizio sociale o a procedimenti giudiziari diversi, quindi anche per l'esecuzione della messa alla prova.

  • art. 47-ter, comma 4 Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Il magistrato di sorveglianza ha la facoltà di modificare le prescrizioni della detenzione domiciliare e di concedere autorizzazioni compatibili con l'esecuzione di misure trattamentali; la discrezionalità è limitata dal criterio della non creazione di un concreto pericolo di commissione di altri reati.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha esteso la messa alla prova agli imputati maggiorenni; la Corte richiama la natura e la finalità rieducativa/afflittiva dell'istituto nella valutazione della compatibilità con misure alternative.

Massime di principio

  • La sospensione del procedimento con messa alla prova non è in linea di principio incompatibile con la detenzione domiciliare: va valutata la compatibilità concreta delle prescrizioni.
  • Il magistrato di sorveglianza può autorizzare uscite dal domicilio per finalità connesse alla messa alla prova o ad interventi del servizio sociale, e può modificare le prescrizioni della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen.
  • La revoca di autorizzazioni già concesse richiede sopravvenienze concrete e motivate che rendano incompatibile l'esecuzione della messa alla prova; non basta un mero argomento di incompatibilità ontologica.
  • In caso di conflitto tra misure, occorre applicare il criterio di armonizzazione delle prescrizioni e, se del caso, dare rilievo alla misura cautelare o ad altre priorità normative indicate dall'art. 298 c.p.p.
  • Se un provvedimento di revoca si fonda su un'errata interpretazione di incompatibilità tra misure, la Corte di Cassazione è incline ad annullarlo senza rinvio quando manchino concrete ragioni ostative.

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