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Sentenza

Sentenza n. 889/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 81036 del 28/5/2021 del Comune di Lecce – Mobilità e Viabilità di revoca dell'autorizzazione al passo carrabile prot. n. 5306 del 14/1/2021 e prot. n.18401 del 5/2/2021, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali ed ove occorra della nota comunale prot. n. 71748 del 13/5/2021.

Giustizia amministrativa202101129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di revoca delle autorizzazioni ai passi carrabili relativi a più civici di via Taranto, nonché gli atti connessi e la precedente nota comunale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare accessi carrabili)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la revoca delle autorizzazioni ai passi carrabili rilasciate per gli accessi posti in corrispondenza dei civici 172, 174, 174/a, 174/b, 174/c, 174/d e 174/e di via Taranto. La revoca era stata adottata dal Comune dopo avere accertato che il civico 172 identificava l’accesso all’immobile DHL, mentre gli altri civici corrispondevano all’accesso a un diverso immobile, denominato Acquapool, a seguito di frazionamento e mutamento di destinazione d’uso autorizzato con permesso di costruire. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità della revoca, in particolare per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e per la conseguente mancata partecipazione procedimentale e instaurazione del contraddittorio. Nel corso del giudizio sono intervenuti interlocuzioni tra Comune e società, un accordo del 30 settembre 2021 e successivi interventi progettuali, culminati nel permesso di costruire n. 27/2024. Il Comune ha sostenuto il sopravvenuto difetto di interesse, tesi non condivisa dalla ricorrente, che ha affermato di conservare l’interesse all’utilizzo degli accessi carrabili oggetto di revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della violazione delle garanzie partecipative. Ha ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca perché adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e senza consentire loro di rappresentare le proprie deduzioni in contraddittorio. Il giudice non ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la società continuava a contestare la mancata revoca o ritiro dell’atto impugnato e affermava il permanere dell’interesse all’utilizzo degli accessi. L’accoglimento è stato disposto facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione, anche sulla compatibilità degli accessi carrabili con l’attuale situazione dei luoghi e della viabilità. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La revoca di autorizzazioni amministrative che incide sulla posizione del destinatario deve essere preceduta, in assenza di specifiche ragioni impeditive, dalla comunicazione di avvio del procedimento, così da consentire la partecipazione e il contraddittorio procedimentale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Norma richiamata in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto; il testo non ne esplicita ulteriori effetti decisori.

Massime di principio

  • La revoca di un’autorizzazione amministrativa incidente su una posizione giuridica individuale è illegittima se adottata senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, quando non siano indicate o accertate ragioni che giustifichino l’omissione della partecipazione.
  • La violazione della comunicazione di avvio comporta l’illegittimità dell’atto quando abbia concretamente precluso al destinatario di rappresentare all’amministrazione elementi e deduzioni potenzialmente rilevanti ai fini della decisione.
  • L’intervento, nelle more del giudizio, di soluzioni progettuali o di nuovi titoli abilitativi relativi all’assetto degli accessi e della viabilità non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse, se il ricorrente contesta la permanenza degli effetti dell’atto impugnato e dichiara di conservare un’utilità concreta al suo annullamento.
  • L’annullamento dell’atto per violazione delle garanzie partecipative lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di riesaminare la situazione e adottare ulteriori determinazioni, previo corretto svolgimento del procedimento e valutazione della compatibilità degli accessi con il contesto esistente.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoAutotutelaOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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