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Sentenza

Sentenza n. 4150/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202503383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno rispetto alle 30 ore di frequenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno impugnato il PEI predisposto per l’anno scolastico 2025/2026, contestando l’insufficienza delle 18 ore di sostegno assegnate rispetto alle 30 ore di frequenza settimanale. Hanno dedotto il diritto del minore, riconosciuto come persona con handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a fruire dell’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, chiedendo l’assegnazione di 30 ore settimanali, o comunque del massimo numero di ore fruibili in relazione al mutamento del grado scolastico. La documentazione sanitaria del 2020 prescriveva un rapporto di sostegno in deroga per gravità; una successiva relazione diagnostica del 2024 rilevava un miglioramento evolutivo, ma confermava la necessità di un supporto molto significativo. Nel corso del giudizio il TAR aveva ordinato all’amministrazione di redigere il PEI e di assegnare un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, nonché successivamente di depositare gli atti pertinenti e di chiarire se e quando le ore fossero state integrate. L’amministrazione non ha fornito ulteriore documentazione né chiarimenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento del PEI, poiché, con la chiusura dell’anno scolastico 2025/2026, è venuto meno l’interesse alla nuova determinazione delle ore per quell’anno. Ha invece accolto la domanda risarcitoria. Il Collegio ha ritenuto che la mancata assegnazione delle ore di sostegno necessarie alla concreta integrazione scolastica costituisca di per sé un danno ingiusto, incidendo sulla frequenza e sulla piena integrazione del minore. La condotta dell’amministrazione è stata ritenuta colposa, non potendo la carenza della dotazione organica degli insegnanti di sostegno integrare caso fortuito o forza maggiore ed esonerare l’amministrazione dalla responsabilità per la lesione di diritti costituzionalmente tutelati. L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire l’ordinanza cautelare e nel rispondere alla richiesta istruttoria del TAR ha inoltre rafforzato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., la prova della fondatezza della domanda risarcitoria. Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in 1.000 euro per ogni mese di mancata fruizione del sostegno per l’intero orario scolastico, dal settembre 2025 fino all’effettiva assegnazione delle ore in esecuzione dell’ordinanza cautelare o, in mancanza, fino alla fine dell’anno scolastico. L’amministrazione è stata altresì condannata alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    handicap con connotazione di gravità

    La condizione di handicap grave costituisce il presupposto della pretesa a un sostegno scolastico adeguato alle concrete esigenze di integrazione del minore.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 66/2017

    assegnare ... un insegnante di sostegno per il numero di ore necessario alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario scolastico settimanale

    Il PEI deve determinare il fabbisogno di sostegno in funzione delle esigenze concrete dell’alunno e della piena integrazione scolastica.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    comportamento processuale dell’Amministrazione

    L’inerzia dell’amministrazione rispetto agli ordini cautelari e alle richieste istruttorie del giudice può essere valutata come elemento probatorio a sostegno della domanda risarcitoria.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    per esigenze di sinteticità

    Consente al giudice di richiamare, per la motivazione della sentenza, precedenti della stessa Sezione su questioni già definite.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Impone l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata assegnazione delle ore di sostegno corrispondenti al fabbisogno concreto di un alunno con disabilità grave può integrare un danno ingiusto risarcibile, poiché incide sulla frequenza scolastica e sulla piena integrazione del minore.
  • La carenza della dotazione organica degli insegnanti di sostegno non costituisce, di per sé, caso fortuito o forza maggiore idonei a escludere la colpa dell’amministrazione per la mancata attuazione del diritto all’integrazione scolastica.
  • La responsabilità risarcitoria dell’amministrazione per la mancata assegnazione del sostegno può comprendere il danno non patrimoniale, liquidabile equitativamente in relazione ai mesi di effettiva privazione del sostegno necessario.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire un’ordinanza cautelare e nel rispondere a una richiesta istruttoria del giudice può essere valutata, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., come elemento probatorio della fondatezza della domanda risarcitoria.
  • La domanda di annullamento del PEI finalizzata alla rideterminazione delle ore di sostegno per uno specifico anno scolastico diviene improcedibile quando, con la chiusura dell’anno scolastico, viene meno l’interesse attuale alla decisione; tale sopravvenienza non impedisce l’esame della distinta domanda risarcitoria relativa alla lesione già verificatasi.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del dannoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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