Cassazione Civile, Sentenza n. 35007/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n. 05220000012576589 relativa a IVA dovuta dalla societa' Maccioni Fiori s.a.s. per gli anni 1991-1993. Due motivi di ricorso: 1) la notifica della cartella sarebbe avvenuta oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25, primo comma, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973, con conseguente perdita del potere di riscossione da parte dell'agente; 2) anche nei confronti del socio coobbligato sarebbe stato necessario rispettare il termine di cui all'art. 25 per evitare la decadenza, e non sarebbe sufficiente la sola notifica nei confronti della societa' per agire contro il socio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i termini di decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/1973 decorrono dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito), quindi la notifica impugnata non era tardiva. Ha inoltre ribadito che la notifica della cartella nei confronti dell'obbligato principale interrompe definitivamente la decadenza anche rispetto ai coobbligati; eventuali successive cartelle rivolte ai coobbligati hanno funzione strumentale esecutiva e sono soggette al termine di prescrizione ordinario, non a quello di decadenza gia' interrotto. Ha confermato la natura di responsabilita' illimitata e solidale dei soci di s.a.s. e l'irrilevanza, ai fini della decadenza, dell'assenza di nuova notifica dell'atto impositivo al socio. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e dei contributi come liquidati in dispositivo (spese alla controricorrente liquidate in complessivi euro 10.000,00) nonche' al versamento del doppio contributo previsto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 primo comma lett. c)
Il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento decorre dall'epoca in cui l'accertamento diviene definitivo (passaggio in giudicato della sentenza che decide il merito). La notifica alla parte obbligata principale interrompe la decadenza anche rispetto ai coobbligati
I soci di una societa' in nome collettivo o di una s.a.s. rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali; tale responsabilita' si applica anche alle obbligazioni tributarie in assenza di espressa deroga
Rinvio operato dalla sentenza alla disciplina della sussidiarieta' e alla responsabilita' del socio rispetto alla societa', intesa come principio che non impedisce la solidarieta' nell'ambito delle obbligazioni tributarie (interpretazione applicata dalla giurisprudenza citata)
Cass. civ., 14 novembre 2014, n. 24322
La Corte ha affermato che la notifica della cartella all'obbligato principale interrompe definitivamente il termine di decadenza; successive notifiche ai coobbligati hanno funzione esecutiva e non incidono sulla decadenza gia' interrotta
Cass. civ., 30 agosto 2013, n. 19985
Conferma che la sussidiarieta' che protegge i patrimoni dei soci non esclude la natura solidale dell'obbligazione tributaria nei confronti dei soci di societa' di persone
Cass. civ., 9 maggio 2007, n. 10584
Sottolinea l'operativita' della responsabilita' illimitata e solidale dei soci di societa' di persone anche per obbligazioni tributarie, in assenza di previsione derogatoria
Cass. civ., 24 marzo 2011, n. 6734
Evidenzia che l'imperfetta personalita' giuridica della societa' di persone si risolve nella responsabilita' dei soci, i cui patrimoni possono essere aggrediti secondo la sussidiarieta' ma con effetti di trasferimento dei debiti societari sui soci
Cass. civ., 6 settembre 2006, n. 19188
Affermata la possibilita' di sottoporre il socio all'esazione del debito fiscale accertato nei confronti della societa' senza necessita' di nuova notifica dell'atto impositivo originario
Cass. SS.UU., n. 28709/2020
Ha ribadito che il presupposto impositivo di una societa' di persone si realizza direttamente in capo ai soci, consolidando la base per l'azione esecutiva verso i soci senza nuovi atti impositivi
Massime di principio
- Se l'accertamento tributario e' stato impugnato e la sentenza che decide il merito e' passata in giudicato, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento decorrono dal passaggio in giudicato, quindi la notifica successiva puo' rimanere valida anche se pare tardiva rispetto alla data dell'accertamento originario
- La notifica della cartella all'obbligato principale interrompe la decadenza anche nei confronti dei coobbligati; eventuali ulteriori cartelle contro i coobbligati hanno natura esecutiva e sono soggette ai termini di prescrizione ordinaria, non a una nuova decadenza
- Nei confronti dei soci di societa' di persone (es. s.a.s.) opera la responsabilita' illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, comprese quelle tributarie; pertanto l'agente della riscossione puo' agire sui patrimoni dei soci senza necessitare sempre di una nuova notifica dell'atto impositivo originario al singolo socio
- In casi similari verificare sempre: a) se l'accertamento e' divenuto definitivo (passaggio in giudicato); b) se e quando e' stata notificata la cartella all'obbligato principale; c) la qualifica giuridica del soggetto nei confronti del quale si intende procedere (socio di persone vs. socio di SRL), perché la responsabilita' puo' variare
- Se si e' socio di una societa' di persone e l'agente ha gia' escusso inutilmente il patrimonio sociale, e' probabile che l'agente possa legittimamente agire direttamente contro i soci senza nuova notifica dell'atto impositivo, salvo specifiche previsioni di legge contrarie
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