Cassazione Penale, Sentenza n. 27775/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in domicilio indicato in provincia di Campobasso, riferita alla misura applicata per il reato di estorsione continuata pluriaggravata e aggravata ex art. 416‑bis cod. pen.; il ricorrente deduceva l'assenza di precedenti penali, la mancanza di collegamenti operativi con l'ambiente criminale di origine, il decorso del tempo dai fatti e dalla misura come elemento attenuante delle esigenze cautelari e la prova del "novum" consistente nel nuovo domicilio lontano dal territorio di appartenenza
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Napoli che aveva confermato la persistenza del pericolo di recidiva, soprattutto in relazione all'aggravante dell'art. 416‑bis.1 cod. pen., e ha escluso che il trasferimento del domicilio indicato fosse idoneo a recidere i legami con l'ambiente malavitoso. La Corte ha inoltre ritenuto che le censure proposte reiterassero valutazioni di merito incensurabili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari: lettere A, B, C); la Corte osserva che la valutazione complessiva delle esigenze è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se logicamente motivata
art. 275 cod. proc. pen.
Contiene la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati; la Corte evidenzia che il Tribunale si è attenuto a tale presunzione nella valutazione del pericolo di recidiva
art. 299 cod. proc. pen.
Prevede particolari regole e clausole di esclusione per i reati di cui all'art. 416‑bis; la Corte rileva che la clausola di esclusione del comma 2 fa ritenere la persistenza del pericolo salvo prova contraria non desumibile dal solo decorso del tempo
art. 416‑bis cod. pen.
Il reato associativo mafioso determina, per la sua natura storica e radicata, una presunzione rafforzata di attualità delle esigenze cautelari: per escluderla occorre prova della totale recisione dei rapporti dell'imputato con il sodalizio
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto che i vizi evocati non rientrassero nelle ipotesi rilevanti ai fini di annullamento per violazione di legge o vizio di motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per responsabilità dell'atto di impugnazione; la Corte, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha irrogato una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1‑ter
Adempimenti inerenti alla comunicazione della decisione; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti
Sent. Sezioni Unite n. 11/1994 (Buffa) e n. 29952/2004 (Romagnoli)
Riferite dalla difesa: la Corte ricorda che la portata della preclusione cautelare è più limitata rispetto al giudicato, ma nel caso concreto il Tribunale aveva già valutato le questioni dedotte e la condizione di incensurato risultava già considerata (preclusione endoprocessuale)
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 3, n. 7268/2019; Sez. 2, n. 9212/2017; Sez. 2, n. 12197/2022)
Principi consolidati: la valutazione della pericolosità è rimessa al giudice di merito e il controllo di legittimità verifica la congruenza logica della motivazione senza riesaminare fatti e prove; per i reati di mafia l'onere di prova per dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari è più gravoso
Massime di principio
- La valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva è soprattutto di merito; in Cassazione si controlla la logicità e congruità della motivazione, non la riqualificazione dei fatti
- Per i reati aggravati dall'art. 416‑bis (associazioni mafiose) opera una presunzione rafforzata di attualità delle esigenze cautelari: il solo decorso del tempo non basta a escluderle, occorre prova della effettiva recisione dei rapporti con l'associazione
- La semplice indicazione di un nuovo domicilio in altra regione non è di per sé idonea a escludere il pericolo di recidiva se non dimostra concretamente l'impossibilità di mantenere contatti con l'ambiente criminale
- La condizione di incensurato o la mancanza di ulteriori procedimenti non costituiscono necessariamente un "novum" idoneo a modificare le esigenze cautelari, se tali elementi erano già valutati nei precedenti provvedimenti (preclusione endoprocessuale)
- Chi impugna deve offrire elementi nuovi e probativi capaci di integrare una modifica effettiva delle esigenze cautelari; altrimenti il ricorso rischia di essere inammissibile e di comportare condanna per responsabilità dell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27516/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27521/2024 del 11/07/2024
- Sentenza penale · 11 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27522/2024 del 11/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →