Cassazione Civile, Ordinanza n. 12509/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006. L'accertamento rideterminava un maggior reddito e un maggior valore della produzione sulla base di nove riprese a tassazione; quelle ancora controverse riguardavano, da un lato, costi per consulenze tecniche e amministrative e per installazione/montaggi ritenuti non sufficientemente documentati, dall'altro costi relativi a un cantiere e a opere di urbanizzazione ritenuti non inerenti, e infine costi relativi a una commessa ritenuti non di competenza. La CTR aveva ritenuto che la questione si risolvesse nel solo profilo dell'inerenza, affermando che per le spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito d'impresa l'onere della prova gravasse sull'Ufficio e che l'inerenza non potesse essere esclusa per il solo fatto che i costi superassero i ricavi. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'inerenza grava sempre sul contribuente e che non basta la mera compatibilità astratta delle spese con l'attività d'impresa. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso solo sul requisito dell'inerenza, trascurando che alcune riprese si fondavano anche su difetto di certezza, documentazione o competenza del costo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma ha accolto il primo motivo. Ha ribadito che l'inerenza è un requisito qualitativo della deducibilità dei costi d'impresa, che esprime un nesso tra costi e attività imprenditoriale concretamente esercitata, e che la prova dell'inerenza incombe sul contribuente; l'Ufficio può contestare la deduzione anche evidenziando l'insufficienza degli elementi allegati o ulteriori circostanze che escludano il collegamento del costo all'impresa. In materia di costi infragruppo, inoltre, non bastano contratto e fatture, essendo necessaria la specifica allegazione e documentazione dell'effettiva utilità del servizio ricevuto. La CTR, invece, aveva ritenuto provata l'inerenza sulla base della sola astratta compatibilità delle spese con l'attività edilizia, dell'assenza di contestazione sull'effettività dell'esborso e del fatto che i costi superavano i ricavi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, TUIR
La norma è richiamata come base del requisito di deducibilità dei componenti negativi, presupponendo il concetto di inerenza, inteso come correlazione tra costo e attività d'impresa.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova dell'inerenza e dei fatti costitutivi del costo grava sul contribuente, che deve provare e documentare esistenza, natura e destinazione del costo.
art. 2729 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'uso di inferenze probatorie non corrette in tema di deducibilità dei costi.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per la censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale fondamento del potere di accertamento in caso di antieconomicità evidente e di incongruità delle operazioni.
Massime di principio
- L'inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette è un requisito qualitativo della deducibilità e consiste nella correlazione tra il costo e l'attività d'impresa concretamente esercitata, non in una valutazione di mera utilità economica o di convenienza.
- La prova dell'inerenza incombe sul contribuente: egli deve dimostrare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione all'attività d'impresa; l'Amministrazione può contestare la deduzione evidenziando l'insufficienza degli elementi allegati o allegando circostanze incompatibili con il collegamento all'impresa.
- L'antieconomicità o evidente sproporzione del costo rispetto al vantaggio atteso può costituire indice sintomatico della mancanza di inerenza e legittimare la contestazione fiscale, ma non sostituisce l'analisi del nesso tra costo e attività imprenditoriale.
- In materia di costi infragruppo, la deducibilità richiede prova specifica dell'effettiva utilità del servizio ricevuto, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata; non bastano il contratto o la mera fatturazione.
- Quando la controversia riguarda l'inerenza e non l'effettività dell'esborso, il giudice deve verificare il reale collegamento strumentale del costo con l'attività d'impresa, non potendo affermare la deducibilità sulla sola compatibilità astratta della spesa con il settore economico esercitato.
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