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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20163/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso il 28/02/2019: porto fuori dalla propria abitazione di un coltello ad apertura manuale, totale cm.17, lama cm.7,5). Il ricorso deduce la violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2 comma 4, 157, 159 e 161 c.p.) perché la Corte non avrebbe applicato la disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n.103 ("riforma Orlando") che, per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, prevede la sospensione del decorso della prescrizione nel corso del giudizio d'appello (dal termine per il deposito della motivazione ex art.544 c.p.p.) fino ad un massimo di 1 anno e 6 mesi; pertanto, secondo il PG, alla data della sentenza di appello (16/05/2024) la prescrizione non si era ancora consumata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che per i fatti del 28/02/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017 (confermata anche dalle Sezioni Unite), secondo la quale è operata la sospensione del termine di prescrizione nei limiti di 1 anno e 6 mesi a decorrere dal termine per il deposito della motivazione di primo grado (art.544 c.p.p., 90 giorni). Alla data della sentenza d'appello del 16/05/2024 la prescrizione non si era esaurita: la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Norme richiamate

  • legge n. 110 del 1975

    Norma sostanziale che descrive il fatto contestato (porto di coltello); la Corte ha valutato la sussistenza del reato ai fini della prescrizione.

  • codice penale

    Principio del criterio della legge più favorevole: serve a confrontare le diverse discipline della prescrizione per individuare quale normativa applicare.

  • codice penale

    Richiamato in tema di estinzione del reato per prescrizione; collabora alla disciplina dell'estinzione e delle sue conseguenze procedurali.

  • codice penale

    Regola il decorso e la sospensione della prescrizione; modificato dalla legge n.103/2017 (art.11 lett. b) per introdurre la sospensione nel corso dei gradi di giudizio fino a 1 anno e 6 mesi.

  • codice penale

    Rilevante nella disciplina della prescrizione e dell'operatività delle norme sostanziali sul decorso temporale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando")

    art. 1, comma 11, lett. b) e art. 11

    Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 prevede la sospensione del corso della prescrizione durante il giudizio di appello (dal termine per il deposito della motivazione) fino a un massimo di 1 anno e 6 mesi; la Corte ne ha riconosciuta l'applicazione al caso concreto.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134

    introduzione art. 161-bis c.p.

    Nuova disciplina sulla prescrizione applicabile ai reati commessi dal 1/1/2020 in poi; citata per distinguere i periodi di applicazione delle diverse riforme.

  • codice di procedura penale

    Indica il termine per il deposito della motivazione della sentenza (punto di partenza rilevante per il calcolo della sospensione della prescrizione prevista dalla legge n.103/2017).

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017 ("riforma Orlando") che sospende il decorso della prescrizione durante il giudizio di appello fino a 1 anno e 6 mesi.
  • La sospensione decorre dal termine per il deposito della motivazione ex art.544 c.p.p. (termine ordinario di 90 giorni) e va considerata nel calcolo della prescrizione alla data della decisione del grado successivo.
  • Se, alla data della sentenza di appello, la sospensione ha impedito il compimento della prescrizione, il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
  • Per i reati commessi dal 1/1/2020 si applicano le modifiche introdotte dalla legge n.134/2021 (art.161-bis): valutare sempre la data del fatto per determinare la disciplina applicabile.
  • In caso di errata dichiarazione di prescrizione da parte della Corte d'appello, il Pubblico Ministero può impugnare e la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo giudizio.

Testo integrale

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