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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08055/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati a una società poi cancellata dal registro delle imprese, relativi a ricavi non dichiarati per asserita sottofatturazione nella vendita di immobili e al disconoscimento di costi ritenuti non certi o non determinati. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, tra l'altro, la nullità delle notifiche perché effettuate nei confronti di soggetto inesistente; i giudici di merito avevano esaminato la causa nel merito e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'accertamento nullo perché intestato a soggetto estinto e applicando il principio dell'estinzione della società per cancellazione. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile la disciplina sopravvenuta e che, invece, gli avvisi fossero stati validamente notificati alla società in persona del liquidatore entro un anno dalla cancellazione e anche ai soci. La Corte, tuttavia, rileva d'ufficio che il ricorso introduttivo era stato proposto da una società già estinta, con conseguente difetto originario di capacità processuale e di legittimazione dell'ex liquidatore, e che ciò rendeva il giudizio improponibile sin dal primo grado.

La decisione

La Corte dichiara d'ufficio l'inammissibilità/improponibilità originaria del ricorso introduttivo, annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382 c.p.c. e compensa integralmente le spese dell'intero giudizio. Viene escluso che rilevi la notifica degli avvisi anche ai soci, perché il rapporto processuale e sostanziale relativo alla società estinta è distinto da quello eventualmente facente capo ai soci. La decisione si fonda sul principio per cui, se la società è già estinta prima della notifica dell'avviso e dell'instaurazione del giudizio, manca in radice la legittimazione processuale della società e dell'ex liquidatore, con vizio insanabile originario che impone la definizione in rito e l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La Corte richiama la disciplina della cancellazione della società dal registro delle imprese e le sue conseguenze estintive, ma precisa che, nel caso concreto, la questione decisiva non è la validità della notifica ex se, bensì l'originaria inesistenza della capacità processuale della società già estinta al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 382 c.p.c.

    È applicato per l'annullamento senza rinvio quando emerge che la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado per vizio originario insanabile.

  • D.Lgs. n. 6 del 2003

    La Corte lo richiama per affermare che la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione della società.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014

    La Corte esclude che trovi applicazione nel caso concreto, poiché la questione va risolta alla luce della disciplina già vigente e della giurisprudenza sull'estinzione della società.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la società è già estinta per cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento e prima della proposizione del ricorso, manca originariamente la capacità processuale della società e la legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla.
  • Un vizio originario di difetto di capacità processuale o di legittimazione, esistente sin dalla proposizione del giudizio, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado.
  • Dopo l'estinzione della società per cancellazione, i rapporti eventualmente residui possono trasferirsi ai soci secondo le regole successorie, ma ciò non sana né sostituisce il rapporto processuale instaurato dalla società estinta nel giudizio relativo ai suoi debiti tributari.
  • La notifica dell'atto anche ai soci non elimina il difetto originario di legittimazione della società estinta quando il giudizio riguarda esclusivamente il rapporto fiscale intestato alla società stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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