Cassazione Penale, Sentenza n. 17041/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per furto in supermercato. Quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio cartolare in appello per mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale; 2) vizio del riconoscimento per assenza di duplicazione e acquisizione delle videoriprese, con rischio di suggestione dall'esame dei filmati; 3) vizio per mancata e insufficiente motivazione sull'applicazione della recidiva ai sensi dell'art.99 c.p.; 4) mancanza della legittimazione a proporre querela da parte del direttore del supermercato, in quanto non legale rappresentante né institore. In memoria difensiva si eccepisce inoltre che la persona offesa non è stata identificata e che la richiesta di remissione della querela alla società titolare non ha avuto esito favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza di appello è stata depositata il 20/10/2023, il termine di 30 giorni per proporre ricorso è decorrente dalla scadenza del termine di deposito e si è estinto l'11/12/2023, mentre il ricorso è stato proposto il 24/12/2023. Sul merito i motivi risultano comunque infondati o inammissibili: il primo motivo è infondato poiché le conclusioni del Procuratore Generale erano state notificate il 5/10/2023; il quarto motivo è infondato richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sciuscio) che riconosce al direttore del supermercato la qualifica di persona offesa per la detenzione qualificata della merce; il secondo motivo non supera il vaglio perché il riconoscimento è avvenuto dal personale di sicurezza che già conosceva l'imputato e non sarebbe stato suggestionato dalle riprese; il terzo motivo sulla recidiva è generico e non contrasta le argomentazioni di primo grado. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen.
Stabilisce che la motivazione della sentenza deve essere depositata entro quindici giorni quando il collegio non indica termine; qui usata per determinare l'inizio del termine di impugnazione
art. 585 cod. proc. pen.
Regola i termini per proporre ricorso per cassazione (decorrenza e durata del termine di trenta giorni), con riferimento alla lett. b) e al comma 1-bis per i giorni aggiuntivi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esame dei motivi di ricorso ai termini e limiti previsti in materia di impugnazioni; è richiamato per inquadrare i motivi proposti
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva che richiede adeguata motivazione per l'applicazione; qui il ricorso è censurato per genericità nella contestazione della recidiva
Sez. U., n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)
Principio di diritto secondo cui il direttore di un esercizio commerciale detiene una posizione di detenzione qualificata che gli attribuisce la qualifica di persona offesa e la legittimazione a proporre querela anche in assenza di poteri di rappresentanza formale
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per il principio che la Corte di Cassazione è giudice dei fatti processuali nelle ipotesi rilevabili d'ufficio, come le condizioni di ammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e all'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o presentato con colpa
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare il ricorrente per colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente inammissibili
Massime di principio
- Calcolare con attenzione i termini processuali: il termine per impugnare in Cassazione decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione quando il collegio non ne abbia indicato uno, e le festività possono influire sul computo; la tardività determina inammissibilità e possibili sanzioni economiche.
- Conservare e documentare le comunicazioni processuali (es. notifica delle conclusioni del Procuratore Generale): contestazioni sul mancato contraddittorio cartolare devono essere provate con atti, altrimenti sono destinate a essere ritenute infondate.
- Se si contesta un riconoscimento basato su immagini, è essenziale dimostrare concretamente come la visione dei filmati abbia suggestionato l'identificazione e produrre elementi tecnici (es. assenza di duplicazioni, mancanza di catena di custodia delle riprese) che giustifichino la nullità o l'inutilizzabilità.
- Le censure generiche sulla recidiva sono inefficaci: occorre un confronto puntuale con la motivazione di primo grado e indicare perché i precedenti non configurano recidiva o perché la valutazione è errata.
- La legittimazione del direttore di un esercizio a proporre querela è consolidata dalla giurisprudenza (posizione di detenzione qualificata); per contrastare tale legittimazione è necessario provare specifiche circostanze che escludano la posizione di fatto del direttore sulla merce.
- Prima di proporre ricorso, valutare sia la tempestività che la fondatezza delle doglianze: l'inammissibilità per tardività o per motivi manifestamente infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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