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Ordinanza

Ordinanza n. 1009/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della “Procedura di gara aperta - ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 - suddivisa in otto lotti, per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL di Rieti” indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, così come modificata e rettificata per effetto delle deliberazioni del Direttore Generale della medesima Azienda nn. 343/DG/2025 del 17.7.2025 e 421/DG/2025 del 6.8.2025, in relazione al Lotto 1 (CIG B762837F78) - Corelab b) delle deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti nn. 343/DG/2025 del 17.7.2025 e 421/DG/2025 del 6.8.2025 recanti modifica e rettifica degli atti di gara; c) della documentazione di gara così come modificata e rettificata per effetto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 343/DG/2025 del 17.7.2025, ed in specie: i) dell'All. 1 - Disciplinare di gara rettificato; ii) dell'All. 1.1. - Schema domanda di partecipazione rettificato; iii) dell'All. 2 - Capitolato Speciale di Appalto rettificato; iv) dell'All. 2.1. - Elenco analitico lotti e requisiti rettificato; v) dell'All. 2.2. - Elenco Analisi rettificato; vi) dell'All. 3 - Patto di integrità rettificato; vii) dell'All. 5 - Modello di Offerta Economica rettificato, nonché viii) dell'All. 2.4. - Planimetrie dei locali del Laboratorio analisi, allegato alla documentazione di gara a seguito delle disposte modifiche e rettifiche; d) della documentazione di gara così come modificata e rettificata per effetto della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 421/DG/2025 del 6.8.2025, ed in specie: i) dell'All. 1 - Disciplinare di gara ulteriormente rettificato; ii) dell'All. 2 - Capitolato Speciale di Appalto ulteriormente rettificato; e) degli avvisi di rettifica pubblicati il primo il 22.7.2025 con numero di pubblicazione dell'avviso 479387-2025 e numero dell'edizione della GUCE S 138/2025 e il secondo il 7.8.2025 con numero di pubblicazione 517155-2025 e numero dell'edizione della GUCE S 150/2025, nonché nelle stesse date nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC; f) delle comunicazioni del 21.7.2025 e del 6.8.2025 delle modifiche e rettifiche disposte; g) dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante, con specifico riferimento ai nn. PI183754-25, PI181882-25, PI180297-25 e PI150986-25; h) della nota Protocollo 0064125/25 dell'1.9.2025 della stazione appaltante recante risposta alla diffida presentata da Roche Diagnostics S.p.A. il 7.8.2025 finalizzata alla correzione in autotutela dei vizi della lex specialis della gara ivi evidenziati; i) di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della modifica e rettifica degli atti della procedura nonché gli eventuali atti regionali e le eventuali indicazioni regionali relativi alle procedure di gara per le forniture afferenti alle attività dei laboratori analisi nonché alla riorganizzazione dei laboratori analisi, nei termini di cui in ricorso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 28\10\2025 : per l’annullamento - oltre che degli atti, provvedimenti e comportamenti già impugnati con il ricorso di cui in epigrafe - anche a. della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 648/DG/2025 dell’1.10.2025, recante “Procedura di gara aperta – ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 – suddivisa in otto lotti, per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL di Rieti. Importo a base d’asta pari ad euro 20.665.000,00, al netto di IVA ed oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indetta con Deliberazione n. 267/D.G./2025 del 23/06/2025 e parzialmente rettificata con Deliberazioni nn. 343/D.G./2025 del 17/07/2025 e 421/D.G./2025 del 06/08/2025. Riapertura del termine per la presentazione delle offerte”, con cui è stata disposta la riapertura del termine per la presentazione delle offerte fino al 18.10.2025 ed è stata riammessa a partecipare alla procedura Abbott S.r.l., nonché della riammissione stessa alla procedura di Abbott S.r.l., procedura impugnata da Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento al Lotto 1 (CIG B762837F78) – Corelab; b. del relativo avviso pubblicato il 6.10.2025 con numero di pubblicazione dell’avviso 653514-2025 e numero dell’edizione della GUCE S 191/2025; c. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della deliberazione di cui al punto a., in relazione ai quali viene contestualmente presentata apposita istanza istruttoria con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti all’occorrenza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. il 22\1\2026 : per l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia a. della determinazione dirigenziale del Direttore della UOC Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti n. 2751/2025 del 23.12.2025, notificata a Roche Diagnostics S.p.A. in data 24.12.2025, recante “Procedura di gara aperta – ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 – suddivisa in otto lotti, per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico per la durata di 60 mesi, per le esigenze della U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. San Camillo de Lellis della ASL di Rieti. Importo a base d’asta pari ad euro 20.665.000,00, al netto di IVA ed oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, indetta con Deliberazione n. 267/D.G./2025 del 23/06/2025 e parzialmente rettificata con Deliberazioni nn. 343/D.G./2025 del 17/07/2025 e 421/D.G./2025 del 06/08/2025. Esclusione Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento al Lotto 1”, con cui è stata disposta l’esclusione di Roche Diagnostics S.p.A. dal Lotto 1 (CIG B762837F78) – Corelab della procedura, impugnata da Roche Diagnostics S.p.A. con riferimento a tale Lotto e dell’esclusione stessa così disposta; b. della relativa comunicazione di notifica a Roche Diagnostics S.p.A. del 24.12.2025; c. della proposta della Commissione Giudicatrice, formalizzata nei verbali di gara, di esclusione dalla procedura di gara di Roche Diagnostics S.p.A., con riferimento al Lotto 1, per asserita non conformità dell’offerta tecnica ai requisiti minimi inderogabili previsti dagli atti di gara; d. dei verbali di gara n. 2 dell’11.11.2025 e n. 5 del 2.12.2025, richiamati dalla determinazione dirigenziale di cui al punto a., il primo dal contenuto non noto ed in relazione al quale viene contestualmente presentata apposita istanza istruttoria con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti all’occorrenza; e. occorrendo, degli ulteriori verbali di gara n. 1 del 28.10.2025, n. 3 del 24.11.2025, n. 4 del 25.11.2025 richiamati dalla determinazione dirigenziale di cui al punto a., dal contenuto non noto; f. sempre occorrendo, della lex specialis di gara, ed in specie dell’Allegato 2.1 al capitolato speciale d’appalto, ove sia interpretata ed applicata nel senso che il requisito del collegamento fisico degli analizzatori di Ematologia al sistema di automazione Corelab non possa essere soddisfatto per equivalente, nei termini precisati; g. di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti gli atti istruttori posti a fondamento della determinazione dirigenziale di cui al punto a., ed in specie delle operazioni e delle valutazioni della Commissione Giudicatrice e della richiesta di chiarimenti del RUP inviata a Roche Diagnostics S.p.A. il 18.11.2025, nonché per l’accertamento e la dichiarazione del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente per effetto degli atti impugnati, da risarcirsi in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diagnostics S.p.A. alla procedura in riferimento al Lotto 1, e solo in estremo subordine per equivalente, e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalla Società ricorrente attraverso la reintegrazione in forma specifica, mediante riammissione di Roche Diagnostics S.p.A. alla procedura in riferimento al Lotto 1, e solo in estremo subordine per equivalente.

Giustizia amministrativa202510565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal Lotto 1 di una gara per la fornitura di servizi, attrezzature e materiale diagnostico, motivata dalla non conformità dell'offerta tecnica al requisito minimo del collegamento fisico degli analizzatori di ematologia al sistema di automazione Corelab

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti, la propria esclusione dal Lotto 1 della procedura di gara indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023. Il requisito contestato, previsto dall'Allegato 2.1 al capitolato speciale, richiedeva l'offerta di almeno due analizzatori identici, nuovi e di ultima generazione, collegati fisicamente e logicamente al sistema di automazione Corelab. La ricorrente ha riconosciuto di avere offerto analizzatori privi del collegamento fisico, sostenendo tuttavia che la soluzione proposta fosse equiparabile a una Total Lab Automation e che il principio di equivalenza consentisse di considerarla conforme. La Commissione giudicatrice, dopo avere richiesto chiarimenti, ha ritenuto non superata la carenza relativa al collegamento fisico e ha proposto l'esclusione, poi disposta dalla stazione appaltante. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'esclusione e degli atti presupposti, nonché il risarcimento in forma specifica mediante riammissione alla gara e, in subordine, per equivalente. È stata inoltre domandata la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha rilevato che era incontestata l'assenza del collegamento fisico degli analizzatori offerti al sistema di automazione Corelab. Ha inoltre considerato che la Commissione, pur avendo rilevato la mancata rispondenza al requisito minimo, aveva richiesto chiarimenti e aveva analizzato approfonditamente la soluzione proposta, motivando le ragioni tecniche e organizzative per cui essa non risultava conforme al requisito previsto dal capitolato. Secondo il giudice, i chiarimenti forniti non erano idonei a superare la carenza e la Commissione aveva ritenuto motivatamente non applicabile il principio di equivalenza. Il TAR ha altresì ritenuto prevalente, nel bilanciamento cautelare, l'interesse dell'Amministrazione a proseguire la gara sanitaria valutando soltanto offerte conformi ai requisiti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente nei confronti dell'ASL di Rieti, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge; sono state compensate nei confronti del Ministero della Salute e della controinteressata. La trattazione di merito è stata fissata al 12 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta nella forma della procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata; l'ordinanza non svolge ulteriori considerazioni interpretative sulla norma.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la non conformità incontestata dell'offerta a un requisito tecnico minimo previsto dalla lex specialis esclude, in linea di principio, la sussistenza del fumus boni iuris della domanda di riammissione alla gara.
  • Il principio di equivalenza non può essere invocato per superare la carenza di un requisito tecnico minimo quando la stazione appaltante, dopo avere acquisito chiarimenti, motivi in modo tecnico e organizzativo che la soluzione offerta non corrisponde al requisito prescritto.
  • La richiesta di chiarimenti da parte della commissione giudicatrice non comporta il superamento della carenza dell'offerta quando i chiarimenti confermano o non eliminano la difformità rispetto a un requisito minimo della lex specialis.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l'interesse della stazione appaltante a proseguire una gara relativa all'affidamento di un servizio sanitario selezionando soltanto offerte conformi ai requisiti tecnici richiesti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiContratti pubbliciSanità
SottomaterieBando e lex specialisPrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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