Cassazione Civile, Ordinanza n. 26516/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero dei diritti doganali emesso in relazione a diverse operazioni di importazione effettuate nel 2012. L’Ufficio doganale contestava che, nella determinazione del valore in dogana delle merci importate, non fossero stati inclusi i diritti di licenza (royalties) dovuti ai licenzianti. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso dell’importatrice; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l’appello della società, ritenendo, sulla base dei vari contratti di licenza esaminati, che i licenzianti non avessero un potere di controllo sui venditori/produttori tale da far ritenere che questi ultimi non avrebbero venduto senza il pagamento delle royalties. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e ultrapetizione, sostenendo che la CTR non avesse esaminato alcuni contratti; secondo, violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992, deducendo l’inammissibilità dell’appello della società per difetto di specificità; terzo, violazione di norme doganali dell’Unione, degli artt. 2729, 115 e 116 c.p.c. e dei criteri di ermeneutica contrattuale, assumendo che le clausole contrattuali dimostrassero un potere di controllo del licenziante sui produttori e quindi l’obbligo di includere le royalties nel valore doganale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia/ultrapetizione perché la CTR aveva reso una motivazione unitaria, con riferimenti ai singoli contratti solo esemplificativi. Ha poi ritenuto infondata la censura sull’inammissibilità dell’appello, osservando sia che il motivo era formulato in modo generico e non autosufficiente, sia che in materia tributaria l’appello non è inammissibile quando, anche sinteticamente, consenta di comprendere inequivocamente la volontà di contestare la decisione di primo grado. Sul terzo motivo, la Corte ha qualificato la doglianza come vizio di sussunzione e l’ha ritenuta fondata: ha affermato che le royalties possono concorrere al valore in dogana non solo quando il contratto le pone espressamente come condizione della vendita, ma anche quando il contenuto delle clausole contrattuali, valutato in modo complessivo e secondo gli indicatori elaborati in sede unionale, consenta di desumere un potere di controllo del licenziante sul venditore o sul produttore tale da subordinare di fatto la vendita al pagamento delle royalties. Poiché la CTR aveva trascurato varie clausole rilevanti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La sua violazione è stata esclusa perché la motivazione della CTR, letta nel complesso, non presentava omissione di pronuncia né ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare vizi di omessa pronuncia e di violazione dell’art. 56 d.lgs. 546/1992.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha ribadito che in materia tributaria l’appello non è inammissibile se, pur sinteticamente, contiene una volontà contestativa chiaramente ricavabile dal complesso dell’atto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro per censurare la falsa applicazione delle norme sostanziali e regolamentari in tema di valore doganale e royalties.
art. 2729 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme probatorie per contestare la valutazione delle clausole contrattuali e degli indizi del potere di controllo.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per lamentare un errato apprezzamento del materiale probatorio e delle risultanze documentali.
art. 29 reg. CEE n. 2913/1992
Richiamato come base del criterio del valore di transazione per la determinazione del valore in dogana.
art. 32 reg. CEE n. 2913/1992
Prevede l’aggiunta al prezzo di transazione dei corrispettivi e diritti di licenza quando ricorrano le condizioni di legge, in particolare la condizione di vendita.
art. 157 reg. CEE n. 2454/1993
Stabilisce che royalties e diritti di licenza si aggiungono al prezzo solo se si riferiscono alle merci valutate e costituiscono condizione di vendita.
art. 159 reg. CEE n. 2454/1993
Per i marchi di fabbrica, l’importo si aggiunge solo al ricorrere delle condizioni specifiche indicate dal regolamento.
art. 160 reg. CEE n. 2454/1993
Il pagamento a terzi rileva come condizione di vendita solo se richiesto dal venditore o da persona ad esso legata.
art. 1362 c.c. e segg.
Richiamati come criteri di interpretazione contrattuale per leggere complessivamente le clausole di licenza.
art. 14 disp. prel. c.c.
La Corte lo richiama per affermare un’interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel contenzioso doganale, i diritti di licenza (royalties) devono essere inclusi nel valore in dogana quando, oltre a riferirsi alle merci importate e a non essere già compresi nel prezzo, costituiscono una condizione della vendita, anche se tale condizione non è formulata espressamente ma emerge dal complesso delle clausole contrattuali e dai rapporti tra i soggetti coinvolti.
- La nozione di "condizione di vendita" va intesa in senso sostanziale: è sufficiente che il pagamento delle royalties rivesta per il venditore o per la persona a lui legata un’importanza tale da rendere non realizzabile la vendita senza quel pagamento, come accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Il controllo del licenziante sul venditore o sul produttore può essere desunto anche indirettamente e in via indiziaria, sulla base di clausole che attribuiscano al licenziante poteri di approvazione del fabbricante, ispezione, influenza sui metodi di produzione, sulle forniture o sulle modalità di commercializzazione.
- In materia tributaria, l’appello non è inammissibile per difetto di specificità se, letto nel suo complesso, consente di comprendere in modo inequivoco la volontà di contestare la sentenza di primo grado; l’art. 56 d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente.
- In cassazione, la censura che non mira a riesaminare il fatto ma a contestare la corretta sussunzione dei fatti accertati nella norma doganale integra un vizio di falsa applicazione di legge e non un mero dissenso valutativo sul merito probatorio.
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