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Ordinanza

Ordinanza n. 289/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. 34 del 04.03.2026 del Comune di Viareggio recante sospensione dell’attività commerciale, delle ordinanze sindacali nn. 23 del 13.03.2026 e 24 del 17.03.2026 recanti divieto di prosecuzione dell’attività di deposito pneumatici e dell’ordinanza dirigenziale n. 66 del 07.04.2026 recante chiusura dell’attività commerciale; - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi (ivi comprese le note e i verbali dei Vigili del Fuoco relativi alla pratica PG nr.04/2025, ivi incluso il prov. foglio prot. n. 1815 del 06/02/2025), ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di sospensione, divieto di prosecuzione e chiusura dell'attività commerciale e di deposito di pneumatici per assenza del completamento del titolo abilitativo antincendio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale comunale di sospensione dell'attività commerciale, due ordinanze sindacali recanti il divieto di prosecuzione dell'attività di deposito di pneumatici e l'ordinanza dirigenziale di chiusura dell'esercizio, oltre agli atti presupposti e ai verbali e provvedimenti dei Vigili del Fuoco relativi alla prevenzione incendi. I provvedimenti sono stati adottati all'esito degli accertamenti dai quali era emerso l'esercizio dell'attività in assenza del completamento del prescritto titolo abilitativo antincendio. Il ricorso contestava, in sostanza, la legittimità delle misure amministrative e prospettava l'esigenza di ottenere la riapertura dell'attività, anche per consentire la riconsegna ai clienti dei pneumatici depositati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione al merito. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la mancata presentazione della SCIA antincendio non costituisca una carenza meramente formale o procedimentale, poiché la SCIA rappresenta il titolo abilitativo necessario per l'esercizio in sicurezza delle attività soggette alla normativa di prevenzione incendi e comporta l'asseverazione, sotto la responsabilità tecnica del gestore, della sussistenza dei requisiti prescritti. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico e organizzativo dell'impresa è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse pubblico primario alla sicurezza antincendio, alla salute dei lavoratori e all'incolumità degli utenti. Il pregiudizio non è stato inoltre considerato irreversibile o non altrimenti rimediabile: il Comune aveva consentito l'accesso ai locali e la temporanea rimozione dei sigilli per il ritiro e la riconsegna dei pneumatici ai clienti, mentre gli ostacoli tecnici alla regolarizzazione dell'attività risultavano in via di superamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti, tra cui un fumus boni iuris e un periculum in mora valutato attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti; in loro assenza l'istanza deve essere respinta.

Massime di principio

  • La mancata presentazione della SCIA antincendio, nelle attività soggette alla normativa di prevenzione incendi, non costituisce una mera irregolarità formale quando il titolo è necessario per attestare la sussistenza dei requisiti di sicurezza e per consentire l'esercizio dell'attività.
  • Nella valutazione cautelare, il pregiudizio dell'operatore economico derivante dalla sospensione o chiusura dell'attività recede rispetto all'interesse pubblico alla prevenzione degli incendi, alla salute dei lavoratori e all'incolumità degli utenti, quando l'attività sia esercitata senza il prescritto titolo di sicurezza.
  • Il periculum in mora non sussiste quando le esigenze immediate dedotte dal ricorrente siano già soddisfatte mediante misure amministrative temporanee, come l'accesso ai locali e la rimozione dei sigilli per la riconsegna dei beni ai clienti.
  • La tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio allegato non sia irreversibile o non altrimenti rimediabile e la regolarizzazione dell'attività risulti concretamente in corso di completamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiProcedimento amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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