Sentenza n. 3164/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi nel ricalcolo dell'indennità di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (personale in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. Hanno dedotto l'illegittimità e la falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa e ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Secondo il Collegio, la disposizione si applica al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e comprende anche chi sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine previsto dalla norma per presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti non è qualificato come perentorio e il suo superamento non è assistito da alcuna decadenza; pertanto non può impedire il riconoscimento del beneficio. È stata respinta anche l'eccezione di prescrizione dell'INPS, ritenuta genericamente formulata. Il termine prescrizionale decorre dall'ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui l'interessato può conoscere l'eventuale errore nel calcolo del trattamento. L'INPS è stato quindi condannato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi si applica anche al personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e la maturazione di 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
È richiamato quale parametro della pretesa, ma la sentenza non ne esplicita una distinta interpretazione.
art. 21 legge n. 232/1990
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della domanda di riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Sulle somme dovute per la riliquidazione spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda, quando siano stati maturati almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza dal beneficio, in assenza di un'espressa qualificazione legislativa o di una chiara previsione decadenziale.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di fine servizio decorre dall'ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, poiché solo da tale momento l'interessato può conoscere l'eventuale erroneità del calcolo.
- Il tempo impiegato dall'amministrazione previdenziale per determinare il quantum dell'indennità di fine servizio non può pregiudicare il dipendente, al quale deve essere garantita la possibilità di conoscere effettivamente il credito spettante prima dell'inizio della decorrenza prescrizionale.
- Le somme dovute per la riliquidazione del trattamento di fine servizio producono interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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