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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 2714 - Comm. Trib. Prov. Catania

Contenzioso tributario - Notifica ricorso ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992 - Mancanza di sottoscrizione funzionario - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta inesistente, poiché la copia del ricorso depositata non recava la sottoscrizione di alcun impiegato del Comune che ne attestasse la ricezione. La presenza di un documento separato ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risultassero le circostanze della consegna, è stata considerata insufficiente. Di conseguenza, il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità della notificazione del ricorso effettuata ai sensi degli artt. 16, comma 3, e 20 del D.Lgs. n. 546/1992, mediante consegna all'impiegato addetto dell'ente locale. Sulla copia del ricorso depositata in giudizio mancava la sottoscrizione di un impiegato comunale attestante la ricezione. Il ricorrente intendeva eventualmente dimostrare la consegna tramite un documento diverso dalla copia del ricorso, ma tale documento non può sostituire l'attestazione richiesta dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La notificazione può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

    La notifica mediante consegna diretta all'ente locale richiede che l'impiegato addetto rilasci la ricevuta direttamente sulla copia dell'atto destinata al deposito in giudizio. La sottoscrizione dell'impiegato sulla copia costituisce elemento essenziale della procedura.

  • Art. 20 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma richiama le modalità di notificazione previste dall'art. 16, comma 3, per la notificazione del ricorso introduttivo all'ente locale.

Massime di principio

  • Quando una norma prescrive che la ricevuta della consegna sia apposta sulla copia dell'atto, tale formalità deve risultare proprio sulla copia depositata in giudizio.
  • Un documento separato, anche se dimostra materialmente che la consegna è avvenuta, non è necessariamente idoneo a sanare la mancanza della sottoscrizione richiesta sulla copia dell'atto.
  • La mancata attestazione della ricezione da parte dell'impiegato dell'ente destinatario può comportare l'inesistenza della notificazione e, per il ricorso introduttivo, l'inammissibilità del giudizio.
  • Prima di depositare un ricorso notificato mediante consegna diretta a un ente pubblico, occorre verificare che la copia da depositare contenga chiaramente la firma o ricevuta dell'impiegato addetto, con indicazione dell'ente e della data di consegna.
  • Le regole sulle notificazioni degli atti processuali devono essere rispettate con particolare rigore quando la notificazione costituisce il presupposto per la tempestiva instaurazione del giudizio.

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