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Ordinanza

Ordinanza n. 290/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0021305 del 27.05.2024 ed elenco ammessi n. 0022506 del 04.06.2024 (Regione Sicilia); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27\6\2025 per l’annullamento: - del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale (R).0000104.09-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale (R).0000132.30-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia inerenti l’approvazione della graduatoria finale di merito; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202408170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria finale di merito del concorso per dirigenti scolastici, oltre agli atti presupposti della procedura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria regionale di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli per dirigenti scolastici, nella parte in cui non li includeva, nonché gli esiti e i punteggi della prova preselettiva, i quesiti somministrati, i relativi verbali e gli ulteriori atti della procedura. Sono stati contestati anche il bando, il decreto ministeriale e il DPCM presupposti, nella parte in cui prevedono l'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, oltre ai candidati collocati a pari merito con l'ultimo ammesso e agli esonerati dalla preselezione. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta e la condanna in forma specifica, anche cautelare, all'ammissione, con domanda subordinata di risarcimento. Con motivi aggiunti hanno impugnato i decreti dell'USR Sicilia relativi all'approvazione della graduatoria finale di merito. Dal testo dell'ordinanza non risultano esaminati i motivi di legittimità sostanziale dedotti.

La decisione

Il Collegio non ha deciso nel merito le censure contro la procedura concorsuale, la graduatoria di ammissione o la graduatoria finale. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami. La pubblicazione dovrà avvenire sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'USR Sicilia e dovrà contenere le indicazioni relative al giudice, al numero di ruolo, alle parti, agli atti impugnati, ai motivi, ai controinteressati, all'autorizzazione contenuta nell'ordinanza e alle modalità di consultazione del processo, unitamente al testo integrale degli atti indicati. Le amministrazioni dovranno mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento denominato "Atti di notifica". Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    La disposizione costituisce la base per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento, insieme agli artt. 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., dell'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per disciplinare le modalità dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore base normativa per autorizzare la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Indicato nell'atto introduttivo quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica; la relativa domanda non è stata esaminata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo incide sulla posizione di un numero elevato di soggetti inseriti nelle graduatorie impugnate e il reperimento dei loro indirizzi risulta prevedibilmente difficoltoso, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dell'amministrazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, degli atti degli intervenienti, dell'ordinanza autorizzativa, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente le informazioni essenziali per la conoscibilità del giudizio.
  • Il giudice può prescrivere che la documentazione pubblicata resti disponibile sino alla definizione del giudizio di primo grado, che sia predisposta una sezione telematica dedicata agli atti di notifica e che l'amministrazione rilasci un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal giudice per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

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