Cassazione Penale, Ordinanza n. 09630/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello deducendo un unico motivo: vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La censura sosteneva, in sostanza, che non fosse stato correttamente accertato il dolo richiesto dall'art. 648 c.p. La Corte di cassazione rileva che il motivo riproponeva doglianze già formulate in appello e già respinte, e che comunque tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse reiterativa di questioni già esaminate e disattese in appello e, comunque, manifestamente infondata perché la motivazione della Corte territoriale era logica, completa e fondata su plurimi elementi indiziari relativi alla provenienza illecita dell'autoveicolo: nuova targa applicata, documentazione assicurativa e sequenza alfanumerica del telaio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte richiama la ricettazione come reato per il quale l'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze sintomatiche, e ribadisce che l'omessa indicazione della provenienza del bene può integrare un elemento significativo del dolo, specie se corroborata da ulteriori indici di conoscenza o conoscibilità della provenienza illecita.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, senza potersi estendere alla rispondenza della motivazione alle risultanze processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente una rivalutazione del merito: il controllo è limitato alla verifica della presenza di un percorso argomentativo non manifestamente illogico.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi effettivamente con la ratio decidendi.
- In tema di ricettazione, il dolo può essere desunto da elementi oggettivi del contesto fattuale che rendano conoscibile la provenienza illecita del bene; tra gli indici sintomatici possono rilevare l'alterazione identificativa del bene, la documentazione incoerente o altri elementi esterni incompatibili con un acquisto lecito.
- Per superare il vaglio di legittimità non basta contestare in astratto la motivazione: occorre evidenziare un effettivo salto logico, una contraddizione decisiva o una totale carenza argomentativa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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