Sentenza n. 820/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 673 del 21.06.2024, all’esito del procedimento iscritto al n. 319/2024 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 673 del 21 giugno 2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante attribuzione dell’importo nominale di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024; era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; il passaggio in giudicato risultava attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze il 4 febbraio 2025. Poiché dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, avendo accertato la notifica del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato della sentenza. Nel merito lo ha accolto, rilevando l’inerzia del Ministero e l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, corrispondendo al ricorrente le somme riconosciute nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva alla scadenza del termine ministeriale. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio della Carta elettronica del docente
Costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal giudicato alla Carta elettronica del docente, per l’importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico considerato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.
art. 114 c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale disposizione per ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare il commissario ad acta e applicare la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora in misura pari agli interessi legali ... con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento
Consente di applicare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, fino al pagamento.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza avverso una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche e il titolo sia passato in giudicato.
- In presenza della mancata esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato, indicando le modalità dell’esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta dell’interessato.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
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