Cassazione Civile, Ordinanza n. 05470/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, che durante il periodo di detenzione aveva prestato attività lavorativa in diverse case circondariali, ha chiesto in giudizio l’adeguamento della retribuzione rispetto alla mercede percepita per tale lavoro. Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione e ha rigettato la domanda; la Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo valida la costituzione in primo grado del Ministero a mezzo di un funzionario e, quindi, utilizzabile l’eccezione di prescrizione. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione dell’art. 417-bis c.p.c., sostenendo che la costituzione dell’Amministrazione mediante un proprio funzionario era nulla perché il rapporto di lavoro carcerario non rientra nell’ambito applicativo della norma, con la conseguenza che era nulla anche l’eccezione di prescrizione formulata da chi non aveva ius postulandi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, per il lavoro carcerario, la prescrizione decorre dal venir meno del rapporto di lavoro, considerato unitario. Soprattutto, ha affermato che l’art. 417-bis c.p.c. consente la difesa diretta delle pubbliche amministrazioni solo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c.; tale disciplina non è estensibile in via analogica al lavoro carcerario, che è configurato come rapporto di lavoro privato. Perciò la Corte d’appello ha errato nel ritenere valida la costituzione del Ministero tramite funzionario e nel valorizzare l’eccezione di prescrizione da questi formulata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 417-bis c.p.c.
"nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti"
Norma eccezionale e non estensibile analogicamente; si applica solo alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rientranti nell’art. 413, comma 5, c.p.c., e non al lavoro carcerario.
art. 413, comma 5, c.p.c.
Individua l’ambito del lavoro pubblico al quale l’art. 417-bis c.p.c. rinvia; il lavoro carcerario non vi rientra.
art. 413, comma 2, c.p.c.
È il criterio ritenuto applicabile al lavoro carcerario, qualificato come rapporto di lavoro privato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per denunciare la violazione di legge in cassazione.
Massime di principio
- La facoltà per la pubblica amministrazione di stare in giudizio in primo grado tramite propri dipendenti, prevista dall’art. 417-bis c.p.c., ha carattere eccezionale e non può essere applicata analogicamente oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.
- Le controversie relative al lavoro carcerario non rientrano nel novero dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., poiché tale attività è qualificata come rapporto di lavoro privato.
- Nel lavoro carcerario la prescrizione dei crediti retributivi va collegata alla cessazione dell’unico rapporto di lavoro e non a cessazioni intermedie delle singole prestazioni.
- L’eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso stretto, può essere utilmente proposta solo da una parte ritualmente costituita e munita di idoneo potere di rappresentanza o difesa.
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