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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17893/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che ricorressero i presupposti per ritenere la parte incolpevole nella causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 10/07/2025. Dal testo disponibile non emergono i fatti di merito né il reato contestato; emerge soltanto che il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo dedotto non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura, né congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha quindi rilevato un difetto di specificità del motivo di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'esposizione puntuale delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione impugnata; in mancanza il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende solo quando il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e autosufficiente quanto alla deduzione delle ragioni di diritto e al confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • La mera enunciazione di censure prive di puntuali riferimenti alla decisione gravata determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova della sua non colpevolezza nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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