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Sentenza

Sentenza n. 14556/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: I) quanto al ricorso introduttivo: 1) del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 2019 n. 5 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 13 febbraio 2020, comprensivo di tutti i suoi allegati, nella parte in cui è identificata e vincolata quale “area boscata” l’area di proprietà della ricorrente identificata al catasto terreni del Comune di Latina al foglio 173 particelle 233 e 234, ivi inclusa la tavola B n. 35 del foglio 400; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi, in parte qua: 2) ove esistenti e con riserva di motivi aggiunti a seguito della loro acquisizione, gli ignoti atti del Comune di Latina con i quali è stato richiesto il vincolo a bosco sull’area in questione, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29 luglio 2008 ad oggetto “Osservazioni P.T.P.R.”, con cui sono state inviate alla Regione Lazio le osservazioni al PTPR presentate dai soggetti interessati e quelle istituzionali del Comune medesimo; 3) la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 13 febbraio 2020 n. 49, pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 20 febbraio 2020, recante adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), anche nella parte in cui prevede l’applicazione delle disposizioni di tutela del PTPR medesimo e l’assoggettamento all’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria; II) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 7.10.2021: 1) del Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021 n. 5 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10 giugno 2021, comprensivo di tutti i suoi allegati, nella parte in cui è identificato e vincolato quale “area boscata” il terreno di proprietà della ricorrente identificata al catasto terreni del Comune di Latina al foglio 173 particelle 233 e 234, ivi inclusa la tavola B n. 35 del foglio 400; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi, in parte qua: 2) ove esistenti e con riserva di motivi aggiunti a seguito della loro acquisizione, gli ignoti atti del Comune di Latina con i quali è stato richiesto il vincolo a bosco sul terreno della ricorrente, ivi inclusa la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 29 luglio 2008 ad oggetto “Osservazioni P.T.P.R.”, con cui sono state inviate alla Regione Lazio le osservazioni al PTPR presentate dai soggetti interessati e quelle istituzionali del Comune medesimo; 3) la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 13 febbraio 2020 n. 49 pubblicata sul B.U.R.L. n. 15 del 20 febbraio 2020, recante adozione della variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), anche nella parte in cui prevede l'applicazione delle disposizioni di tutela del PTPR medesimo e l'assoggettamento all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; 4) il testo normativo denominato “02.01 - Norme PTPR - Testo proposto per l'accordo Regione/MiBACT”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2020, n. 50 e alla proposta di deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2020, n. 42 che comprende tutte le norme del PTPR, articoli da 1 a 70, incluse le tabelle a), b) e c), e gli allegati richiamati nelle norme medesime; 5) la mozione n. 368 del 25 novembre 2020 concernente “Urgente adozione degli atti necessari all'approvazione del Piano paesaggistico regionale del Lazio”; 6) tutti gli allegati relativi al PTPR non inseriti all'interno del Sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta regionale (SICER) e non acquisibili in via telematica, con riserva di loro impugnazione non appena sarà ripristinato il sistema informativo della Regione Lazio compromesso dall'attacco da parte di Hacker in data 30 luglio 2021; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

Giustizia amministrativa202006049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PTPR del Lazio, nella parte in cui qualifica come area boscata e assoggetta a vincolo paesaggistico l’area corrispondente alle particelle 233 e 234 del foglio 173 del Comune di Latina

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato dapprima il PTPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2019 e, con motivi aggiunti, il nuovo PTPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2021, contestando la qualificazione dell’area come “area boscata”. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle regole di partecipazione e pubblicità del procedimento di pianificazione paesaggistica, sostenendo che il vincolo non risultava dal PTPR adottato nel 2007-2008 ed era stato introdotto solo in sede di approvazione, senza consentire la presentazione di osservazioni. Ha denunciato inoltre violazione degli artt. 142, comma 1, lett. g), 135, 143 e 156 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018 e dell’art. 39 delle Norme del PTPR, deducendo l’insussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificazione dell’area come bosco. Sono stati prospettati anche difetto di istruttoria, carenza e incoerenza della motivazione, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Con i motivi aggiunti è stata altresì dedotta la violazione dell’art. 16 della l.r. Lazio n. 38/1999 per omessa acquisizione di un nuovo parere del Comitato regionale per il territorio sul PTPR approvato nel 2021 e sul relativo testo normativo. La ricorrente aveva formulato anche una domanda risarcitoria, successivamente dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché la deliberazione regionale n. 5/2019, recante la prima approvazione del PTPR, era stata annullata dalla Corte costituzionale, con conseguente venir meno dell’interesse all’annullamento di tale atto. È stata invece respinta l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per mancata notificazione al Ministero della Cultura: il ricorso era stato notificato alla Regione, amministrazione che aveva materialmente adottato l’atto e assunto il ruolo principale nel procedimento; inoltre, la ricorrente aveva spontaneamente integrato il contraddittorio nei confronti del Ministero, rendendo superfluo un nuovo ordine giudiziale. Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. La documentazione comunale, compresa la nota di riscontro all’istanza di certificazione dell’assenza del bosco, ha evidenziato una situazione oggettiva di incertezza circa la sussistenza dei requisiti necessari per qualificare l’area come boscata. Tale incertezza risultava rafforzata dall’annullamento, disposto da altra sentenza del TAR, del vincolo boschivo relativo a un’area confinante e dal possibile rilievo delle disposizioni che escludono dalla nozione di bosco piante sparse, filari e fasce alberate. Il Comune aveva inoltre richiesto alla Regione e al Ministero chiarimenti sull’assetto pianificatorio vigente e sulla tavola B 35-400. Il giudice ha quindi ravvisato un difetto di istruttoria e il conseguente vizio di motivazione nella qualificazione dell’area come boscata. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il PTPR del 2021 è stato annullato in parte qua, facendo salvo il riesercizio del potere da parte della Regione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e con il coinvolgimento del Comune, mediante accertamento dell’effettiva destinazione del territorio secondo l’art. 39, commi 1-6, delle Norme del PTPR. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    La disposizione è stata richiamata quale base del vincolo paesaggistico relativo alle aree boscate.

  • art. 144 d.lgs. 42/2004

    Richiamato in relazione al principio di partecipazione nel procedimento di pianificazione paesaggistica.

  • artt. 135, 143 e 156 d.lgs. 42/2004

    Richiamati in relazione alla formazione, approvazione e revisione della pianificazione paesaggistica.

  • artt. 3, 4 e 5 d.lgs. 34/2018

    Richiamati per la disciplina della nozione e delle caratteristiche del bosco.

  • art. 39 Norme del PTPR

    “Nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati nella cartografia adottata dalla Regione, i Comuni procedono all’accertamento dell’effettiva destinazione del territorio”

    La norma impone, in caso di perimetrazione incerta o difforme, un accertamento comunale sull’effettiva presenza del bosco, sulla relativa perimetrazione e sugli ulteriori elementi rilevanti; tale accertamento deve essere considerato nel riesercizio del potere pianificatorio.

  • art. 16 l.r. Lazio 38/1999

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla necessità di acquisire il parere del Comitato regionale per il territorio; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 23 l.r. Lazio 24/1998

    Richiamato in relazione alle forme di pubblicità e partecipazione nel procedimento di pianificazione paesaggistica; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Utilizzati per fondare le censure di carenza di motivazione e difetto di istruttoria; il giudice ha accolto il motivo relativo al difetto di istruttoria e al conseguente vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione di un’area come bosco è oggettivamente incerta, l’amministrazione non può fondare l’imposizione del vincolo paesaggistico su una mera rappresentazione cartografica, ma deve svolgere un’istruttoria adeguata sull’effettiva sussistenza dei requisiti normativi.
  • In presenza di una perimetrazione boschiva errata o incerta, il Comune deve procedere all’accertamento dell’effettiva destinazione del territorio, della presenza o assenza del bosco e della sua esatta perimetrazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 39 delle Norme del PTPR; tale accertamento deve essere considerato dalla Regione nel riesercizio del potere pianificatorio.
  • L’incertezza oggettiva emersa dalla documentazione amministrativa circa la sussistenza dei requisiti del bosco integra difetto di istruttoria e determina il conseguente vizio di motivazione dell’atto di pianificazione che qualifichi l’area come boscata.
  • Quando l’atto di pianificazione impugnato è stato materialmente adottato da una determinata amministrazione, la mancata notificazione del ricorso a un’amministrazione che ha partecipato alla coprogettazione non determina automaticamente l’inammissibilità se il ricorso è stato notificato all’amministrazione autrice dell’atto; il giudice deve consentire l’integrazione del contraddittorio.
  • L’annullamento sopravvenuto dell’atto originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento di quell’atto, senza impedire l’esame dell’impugnazione proposta contro il successivo atto che ne abbia sostituito la disciplina.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleSopravvenuta carenza di interesse

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