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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13368/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società che, dopo la delibera di trasferimento della sede in Bulgaria, risultava ancora in fase di cancellazione dal Registro delle imprese italiano. Un socio ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale, ma la Corte d'appello lo ha rigettato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 del Reg. UE 2015/848, sostenendo che il centro degli interessi principali (COMI) si fosse trasferito in Bulgaria e che la Corte territoriale avesse errato nel non valorizzare gli elementi documentali attestanti l'effettivo spostamento dell'attività; 2) violazione delle norme sulla notifica del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione d'udienza (art. 15 l.fall., art. 16-ter d.l. 179/2012, art. 101 c.p.c.), deducendo la nullità della notifica via PEC a una società già trasferita all'estero e non più tenuta, secondo il ricorrente, a mantenere la PEC secondo il diritto bulgaro; 3) violazione delle norme sull'istruttoria prefallimentare e del contraddittorio, per non avere il giudice disposto accertamenti d'ufficio sull'insolvenza e per avere attribuito alla mancata comparizione un rilievo sanzionatorio. Gli intimati non hanno svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel periodo rilevante, non operava la presunzione di coincidenza tra COMI e nuova sede legale, il trasferimento non era ancora opponibile ai terzi e non risultava riconoscibile dai creditori: la nozione di COMI richiede infatti gestione abituale e riconoscibile all'esterno. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del primo: una volta affermata la giurisdizione italiana, la notificazione ex art. 15 l.fall. tramite PEC era valida, anche perché l'onere di mantenere attiva la PEC permane per l'imprenditore iscritto nel Registro delle imprese e persino per un anno dopo la cancellazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, oltre che assorbito, poiché il ricorrente si era limitato a doglianze generiche sul mancato esercizio dei poteri ufficiosi senza indicare elementi concreti su dimensioni dell'impresa e insolvenza. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 Regolamento (UE) 2015/848

    "centro degli interessi principali"; presunzione relativa legata alla sede legale; esclusione se la sede è stata spostata in altro Stato membro entro i tre mesi precedenti la domanda

    La competenza per aprire la procedura di insolvenza spetta al giudice dello Stato membro in cui si trova il COMI, che va individuato secondo criteri oggettivi e riconoscibili dai terzi; la presunzione di coincidenza con la sede legale è relativa e non opera se il trasferimento della sede è avvenuto nel trimestre precedente la domanda.

  • art. 2193 c.c.

    "i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi"

    Il trasferimento di sede non ancora iscritto o comunque non opponibile non può essere fatto valere contro i terzi, con conseguente irrilevanza del mutamento ai fini della conoscibilità esterna.

  • art. 9 l.fall.

    È fatta salva la normativa dell'Unione europea; il trasferimento della sede all'estero non esclude la giurisdizione italiana se avvenuto dopo il deposito del ricorso per fallimento.

  • art. 15 l.fall.

    La notifica del ricorso e del decreto nel procedimento prefallimentare segue una disciplina speciale semplificata, idonea a coniugare difesa e celerità; la mancata comparizione non priva il giudice del potere di svolgere l'istruttoria officiosa, ma nel caso concreto la censura era generica.

  • art. 16 d.l. 185/2008

    Gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese devono dotarsi e mantenere attiva una PEC quale indirizzo pubblico informatico.

  • art. 5 d.l. 179/2012

    Estende l'obbligo di PEC anche a determinati imprenditori individuali; la Corte richiama la disciplina come base dell'onere di mantenimento della casella.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni telematiche nel procedimento prefallimentare.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta violazione del contraddittorio; la Corte non accoglie la censura perché la notifica è stata ritenuta valida e la doglianza successiva è generica.

  • art. 213 c.p.c.

    Richiamato quale base del potere di acquisizione di informazioni/accertamenti ufficiosi, ma il motivo è stato respinto per genericità.

  • art. 1 l.fall.

    Richiamato in relazione ai requisiti dimensionali dell'impresa, ma senza specifiche allegazioni nel ricorso.

  • art. 5 l.fall.

    Richiamato per lo stato di insolvenza quale presupposto del fallimento.

  • art. 10 l.fall.

    Richiamato dal ricorrente per il diverso regime della fallibilità dell'imprenditore cancellato.

  • art. 18 l.fall.

    Disciplina del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, avente natura pienamente devolutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di insolvenza transfrontaliera, la competenza a dichiarare l'apertura della procedura principale spetta al giudice dello Stato membro del COMI del debitore, ma il COMI deve essere accertato sulla base di elementi oggettivi, abituali e riconoscibili dai terzi, con particolare riguardo alla percezione dei creditori.
  • La presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale prevista dal regolamento europeo è relativa e non opera quando il trasferimento della sede in altro Stato membro sia avvenuto nei tre mesi anteriori alla domanda di apertura della procedura.
  • Ai fini dell'opponibilità del trasferimento di sede ai terzi, rileva l'iscrizione/pubblicità del mutamento: finché l'operazione non è resa conoscibile secondo le regole di pubblicità legale, essa non può essere opposta ai creditori e non è sufficiente, da sola, a fondare lo spostamento del COMI.
  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notifica via PEC segue una disciplina speciale che prevale sulla disciplina ordinaria delle notificazioni per irreperibilità; l'imprenditore iscritto deve mantenere attivo l'indirizzo PEC anche per il periodo successivo alla cancellazione dal registro.
  • Le censure relative al mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi in sede prefallimentare devono essere specifiche e supportate da allegazioni concrete su presupposti soggettivi e oggettivi del fallimento; doglianze generiche sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizioneNotificazioniImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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