Cassazione Penale, Sentenza n. 11239/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La consegna era richiesta dall'Austria per quattro reati commessi in concorso: tentata truffa aggravata, rapina aggravata e due ipotesi di detenzione di monete falsificate. Il ricorrente deduceva: (i) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al reato di falso nummario, sostenendo che le banconote erano "grossolanamente riprodotte" e quindi non riconducibili ad alcuna fattispecie penale; (ii) mancata considerazione di due ipotesi di rifiuto facoltativo (art. 18-bis L. 69/2005): i reati sarebbero stati consumati in Italia e la persona offesa aveva presentato querela immediata a Milano; inoltre si lamentava l'assenza di fonti di prova allegate al mandato di arresto europeo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto le doglianze. Ha ritenuto che: il mandato di arresto europeo rispettava i requisiti formali (art. 6 L. 22 aprile 2005, n. 69, nella versione successiva al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10); la condizione della doppia punibilità era soddisfatta e, comunque, era applicabile l'ipotesi di eseguibilità indipendente dalla doppia punibilità ex art. 8, comma 1, L. 69/2005 (reati ricompresi nell'art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI e puniti con pena >= tre anni); non sussisteva alcun rifiuto obbligatorio ex art. 18 L. 69/2005 e non erano provate le condizioni per il rifiuto facoltativo ex art. 18-bis (non risultava un procedimento penale pendente in Italia al momento della ricezione della richiesta; la sola copia di una denuncia del 15/02/2023 non era dirimente). Essendo Marinkovic cittadino austriaco, non si applicava la previsione di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a). Conseguentemente la consegna all'Austria è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. 69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione del mandato di arresto europeo)
Normativa quadro nazionale che disciplina l'esecuzione del mandato di arresto europeo. La Corte ha richiamato vari suoi articoli (art. 6, art. 7, art. 8, art. 18, art. 18-bis, art. 22) per valutare i requisiti formali del mandato, la doppia punibilità, le ipotesi di eseguibilità indipendente dalla doppia punibilità e le cause obbligatorie/elettive di rifiuto.
Art. 6, comma 1, L. 22 aprile 2005, n. 69
Prescrive le informazioni che il mandato di arresto europeo deve contenere. La Corte ha ritenuto che il mandato austriaco contenesse le informazioni richieste e quindi fosse formalmente valido.
Art. 7, comma 1, L. 69/2005
Stabilisce la condizione della doppia punibilità. La Corte ha ricordato che è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti e che non è richiesto un identico inquadramento delle aggravanti, salvo che ciò alteri la natura del fatto.
Art. 8, comma 1, L. 69/2005
"... il mandato di arresto europeo è eseguito a prescindere dalla doppia punibilità, quando si tratti di reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 2 della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni"
La Corte ha applicato questa norma per affermare che, poiché i fatti contestati rientrano nelle categorie dell'art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI e sono puniti con pena superiore a tre anni nello Stato emittente, l'esecuzione del mandato non richiede la verifica della doppia punibilità.
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (13 giugno 2002)
Elenca le categorie di reato per le quali l'esecuzione del mandato può avvenire senza verifica della doppia punibilità. La Corte ha ritenuto che i fatti austriaci rientrassero tra tali categorie (partecipazione a un'organizzazione criminale, frode, falsificazione di monete, rapina organizzata).
Art. 18, L. 69/2005
Prevede motivi obbligatori di rifiuto della consegna. La Corte ha ritenuto che nessuna ipotesi di rifiuto obbligatorio fosse applicabile nel caso di specie.
Art. 18-bis, L. 69/2005
Prevede motivi facoltativi di rifiuto, tra cui la possibilità di negare la consegna quando i fatti siano stati commessi in tutto o in parte in Italia o vi sia un procedimento pendente. La Corte ha ricordato che tale facoltà è rimessa all'autorità giudiziaria e che nel caso concreto non risultava provata la pendenza di un procedimento italiano al momento della ricezione della richiesta; inoltre la lettera a) non si applicava trattandosi di cittadino austriaco.
D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la disciplina italiana sull'esecuzione del mandato di arresto europeo; la Corte ha richiamato la versione aggiornata della L. 69/2005 recepita con questo d.lgs. nella valutazione dei requisiti formali del mandato.
Articoli 7 e 9 del codice penale
Richiamati in relazione alla regola di punibilità per i cittadini (la legge italiana prevede la punibilità del cittadino anche per fatti commessi all'estero). La Corte ha osservato che la cittadinanza austriaca di Marinkovic fa escludere talune previsioni di art. 18-bis, lett. a).
Art. 22, comma 1 e comma 5, L. 69/2005
Regolano i casi di ricorso in Cassazione e gli adempimenti successivi all'ordine di consegna: la Corte ha richiamato il limite delle ipotesi di ricorso (art. 22, comma 1) e ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti previsti dal comma 5 dopo la decisione.
Massime di principio
- Se il mandato di arresto europeo soddisfa i requisiti formali (art. 6 L. 69/2005) e è stato convalidato dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente, il giudice esecutore ha poteri di scrutinio limitati: non può effettuare una rivalutazione di merito riservata allo Stato richiedente.
- La condizione della doppia punibilità (art. 7 L. 69/2005) è generalmente richiesta, ma non opera se il reato rientra nelle categorie dell'art. 2, par. 2 della decisione quadro 2002/584/GAI ed è punito nello Stato emittente con pena o misura privativa della libertà pari o superiore a tre anni (art. 8, comma 1). In tali casi l'esecuzione è possibile indipendentemente dalla corrispondenza esaustiva delle fattispecie tra ordinamenti.
- Le contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla 'grossolanità' della falsificazione attengono al merito della prova e, salvo vizi formali o di competenza, non sono idonee a impedire l'esecuzione dell'EAW in sede di giudizio di esecuzione o di legittimità limitata.
- L'ipotesi di rifiuto facoltativo prevista dall'art. 18-bis è una scelta discrezionale dell'autorità giudiziaria nazionale e non costituisce un diritto soggettivo del ricercato impugnabile in Cassazione come vizio se la Corte d'appello decide di non esercitare tale facoltà; occorre provare concretamente la pendenza di un procedimento nazionale al momento della ricezione della richiesta per fondare il rifiuto.
- La mera presentazione di una denuncia/querela in Italia non equivale, di per sé, alla prova dell'esistenza di un procedimento penale pendente rilevante ai fini dell'art. 18-bis: serve documentazione che attesti la reale pendenza di un procedimento istruttorio o processuale.
- La cittadinanza del ricercato può influire sull'applicabilità di talune previsioni nazionali (es. alcune ipotesi di rifiuto), ma la normativa italiana prevede anche ipotesi di giurisdizione extraterritoriale; quindi la sola cittadinanza non determina automaticamente la non eseguibilità della consegna.
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