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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23427/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale/automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa all'anno 2012, con cui l'amministrazione ha disconosciuto la detraibilità di un credito IVA maturato negli anni d'imposta precedenti (2010 e 2011), nei quali risultava omessa la dichiarazione. Il contribuente ha impugnato l'atto e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo ha denunciato: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; (ii) la nullità della sentenza per motivazione assente o illogica e per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973, 30 e 54-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1988; (ii) la nullità della sentenza per motivazione assente o illogica e per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La Corte ha esaminato prioritariamente le censure sulla motivazione, ritenendole infondate, ma ha accolto le censure di diritto relative ai limiti del controllo automatizzato: in presenza di un credito d'imposta non riportato nelle dichiarazioni pregresse, l'Ufficio può correggere errori materiali o di calcolo, non già recuperare con cartella il credito solo perché non dichiarato, salvo che accerti anche l'illegittimo utilizzo del credito e quindi l'effettiva insorgenza di un debito verso l'erario. Nel caso concreto, secondo quanto riportato nel ricorso e non contestato dall'amministrazione, il contribuente non aveva effettuato alcuna compensazione del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione: ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione della sentenza della CTR, ma ha accolto le censure di violazione di legge perché la cartella di pagamento non poteva essere emessa, in assenza di utilizzo indebito del credito, per il solo fatto che il credito IVA provenisse da annualità per le quali la dichiarazione era stata omessa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    "ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc."

    richiamato come base del procedimento camerale con proposta del relatore e instaurazione del contraddittorio

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    nel controllo automatizzato consente la rettifica di errori materiali o di calcolo, ma non il recupero del credito non dichiarato se non risulta anche il suo indebito utilizzo

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma parallela sul controllo automatizzato IVA, interpretata nel senso di non consentire il recupero cartolare del credito non utilizzato indebitamente

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nella decisione

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nella decisione

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1988

    richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nella decisione

  • art. 112 c.p.c.

    le censure relative al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sono state ritenute infondate o assorbite

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova; le relative doglianze sono state respinte o assorbite

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è apparente solo se impedisce il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente dalla tassonomia dell'onere probatorio, ma non citato nel testo della sentenza

Massime di principio

  • In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio può rettificare errori materiali o di calcolo, ma non può recuperare con cartella un credito d'imposta solo perché non emerso nelle dichiarazioni precedenti, se non accerta anche il suo effettivo e indebito utilizzo da parte del contribuente.
  • La legittimità della cartella emessa per il recupero di un credito IVA richiede che dall'istruttoria emerga non solo l'irregolarità dichiarativa, ma anche l'insorgenza di un debito verso l'Erario derivante dall'utilizzo del credito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo materialmente presente, è costruita in modo da non consentire il controllo sulla correttezza e logicità della decisione e quindi non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
  • Le censure di nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. restano assorbite quando la decisione viene comunque cassata per violazione di legge che consente la definizione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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