Cassazione Civile, Ordinanza n. 23427/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale/automatizzato sulla dichiarazione IVA relativa all'anno 2012, con cui l'amministrazione ha disconosciuto la detraibilità di un credito IVA maturato negli anni d'imposta precedenti (2010 e 2011), nei quali risultava omessa la dichiarazione. Il contribuente ha impugnato l'atto e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo ha denunciato: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972; (ii) la nullità della sentenza per motivazione assente o illogica e per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. Con il secondo motivo ha dedotto: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973, 30 e 54-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1988; (ii) la nullità della sentenza per motivazione assente o illogica e per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La Corte ha esaminato prioritariamente le censure sulla motivazione, ritenendole infondate, ma ha accolto le censure di diritto relative ai limiti del controllo automatizzato: in presenza di un credito d'imposta non riportato nelle dichiarazioni pregresse, l'Ufficio può correggere errori materiali o di calcolo, non già recuperare con cartella il credito solo perché non dichiarato, salvo che accerti anche l'illegittimo utilizzo del credito e quindi l'effettiva insorgenza di un debito verso l'erario. Nel caso concreto, secondo quanto riportato nel ricorso e non contestato dall'amministrazione, il contribuente non aveva effettuato alcuna compensazione del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione: ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione della sentenza della CTR, ma ha accolto le censure di violazione di legge perché la cartella di pagamento non poteva essere emessa, in assenza di utilizzo indebito del credito, per il solo fatto che il credito IVA provenisse da annualità per le quali la dichiarazione era stata omessa. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
"ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc."
richiamato come base del procedimento camerale con proposta del relatore e instaurazione del contraddittorio
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
nel controllo automatizzato consente la rettifica di errori materiali o di calcolo, ma non il recupero del credito non dichiarato se non risulta anche il suo indebito utilizzo
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma parallela sul controllo automatizzato IVA, interpretata nel senso di non consentire il recupero cartolare del credito non utilizzato indebitamente
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nella decisione
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nella decisione
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1988
richiamato nel secondo motivo di ricorso come norma violata, senza ulteriore specificazione nella decisione
art. 112 c.p.c.
le censure relative al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia sono state ritenute infondate o assorbite
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza
art. 116 c.p.c.
richiamato nelle censure sulla motivazione e sulla valutazione della prova; le relative doglianze sono state respinte o assorbite
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione è apparente solo se impedisce il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente dalla tassonomia dell'onere probatorio, ma non citato nel testo della sentenza
Massime di principio
- In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio può rettificare errori materiali o di calcolo, ma non può recuperare con cartella un credito d'imposta solo perché non emerso nelle dichiarazioni precedenti, se non accerta anche il suo effettivo e indebito utilizzo da parte del contribuente.
- La legittimità della cartella emessa per il recupero di un credito IVA richiede che dall'istruttoria emerga non solo l'irregolarità dichiarativa, ma anche l'insorgenza di un debito verso l'Erario derivante dall'utilizzo del credito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo materialmente presente, è costruita in modo da non consentire il controllo sulla correttezza e logicità della decisione e quindi non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.
- Le censure di nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. restano assorbite quando la decisione viene comunque cassata per violazione di legge che consente la definizione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
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