Cassazione Penale, Sentenza n. 26812/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 03/10/2016, per avere il Tribunale subordinato tale beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno a favore della persona offesa. Si deduceva violazione dell'art. 165, comma 1, c.p., nonché che il termine per il risarcimento (90 giorni dalla notificazione della sentenza) non era mai iniziato per mancata notificazione, con conseguente illegittima modifica, in sede di esecuzione, della determinazione formulata dal giudice di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che, secondo l'orientamento prevalente, il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi di restituzione o risarcimento quando non vi sia stata costituzione di parte civile, perché tali obblighi concernono il danno civile e non il danno criminale rilevante ai fini dell'art. 165 c.p.; inoltre, quando si impone un obbligo risarcitorio questo deve essere quantificato con certezza dal giudice di merito. Nel caso di specie mancavano sia la costituzione di parte civile sia la certa quantificazione dell'onere, per cui la condizione è stata dichiarata non apposta e la sospensione rimane efficace senza ulteriori adempimenti
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di determinati obblighi, ma tali obblighi (restituzioni, risarcimento) attengono al danno di natura civile e presuppongono, per la loro imposizione, l'esercizio della pretesa civile nel processo penale; inoltre rilevano in relazione agli effetti del cosiddetto danno criminale solo se questi non sono cessati
art. 185 cod. pen.
Collegamento normativo e processuale con l'art. 165: l'imposizione di obblighi patrimoniali in sede penale è strettamente connessa alle regole che disciplinano la rilevanza delle pretese civili nel processo penale
artt. 74, 88, 339, 538, 540, 541, 574, 575, 578 cod. proc. pen.
Norme del codice di procedura penale richiamate a sostegno dell'idea che risarcimento e restituzione siano strumenti propri delle pretese della parte civile e la loro accertabilità in sede penale presuppone la costituzione di parte civile
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può imporre, come condizione per la sospensione condizionale della pena, obblighi di natura civilistica (restituzioni, risarcimento) se non è stata esercitata la pretesa civile nel processo penale mediante costituzione di parte civile
- Se il giudice intende subordinare la concessione del beneficio a un obbligo risarcitorio, è necessario che tale obbligo sia stato accertato e quantificato con certezza dal giudice di merito (non è sufficiente un mero richiamo generico)
- La distinzione tra danno criminale (rilevante ai fini dell'art. 165 c.p.) e danno civile è fondamentale: il primo riguarda le conseguenze di ordine pubblicistico e può giustificare condizioni solo se i suoi effetti permangono; il secondo richiede la partecipazione della parte offesa nel processo penale
- La mancata notificazione della sentenza che fissa un termine di adempimento rileva: se il termine decorre dalla notificazione, l'assenza di notificazione impedisce l'avvio del termine e non può essere fatto valere per revocare il beneficio
- In presenza di violazioni sopra descritte l'ordinanza di revoca può essere annullata senza rinvio quando l'imposizione della condizione risulti inesistente o non determinata con la necessaria certezza
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