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Sentenza

Sentenza n. 10174/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202405383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Determinazione del 9 febbraio 2023 di rigetto dell’istanza di rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese legali sostenute per un procedimento penale originato da un incidente stradale verificatosi mentre era alla guida di un’autovettura di servizio. Il procedimento penale si è concluso con una pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela. Per i medesimi fatti, tuttavia, il ricorrente è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione del richiamo orale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.l. n. 67/1997, dell’art. 21, comma 4, d.P.R. n. 51/2009 e della circolare ministeriale sul rimborso delle spese legali, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto negare il beneficio sulla base della natura processuale della pronuncia penale e avrebbe dovuto limitarsi a verificare la congruità della parcella. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per inosservanza della circolare, travisamento ed erronea valutazione dei fatti presupposti e ingiustizia grave e manifesta. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa indicazione della data di conoscenza dell’atto impugnato e ne ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare del Ministero, rilevando che dagli atti depositati dalla stessa amministrazione risultava la notifica del provvedimento impugnato il 26 marzo 2024 e che l’onere di provare l’inammissibilità o l’irricevibilità grava sulla parte che la eccepisce. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso. L’art. 18 d.l. n. 67/1997 richiede congiuntamente una sentenza o un provvedimento giudiziale che abbia definitivamente escluso la responsabilità del dipendente e una stretta connessione tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali. Tale connessione non coincide con la mera occasione di servizio: il dipendente deve avere agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione, in presenza di un nesso di immedesimazione organica e di stretta strumentalità tra il dovere d’ufficio e la condotta contestata. Il beneficio è escluso quando la condotta violi doveri d’ufficio, sia riferibile a ragioni personali o sia potenzialmente idonea a determinare un conflitto con gli interessi dell’amministrazione. Nel caso concreto, la condotta di guida che aveva causato il sinistro era stata oggetto di accertamento disciplinare e aveva comportato un richiamo orale; essa costituiva quindi violazione di una regola di condotta e non espressione dell’adempimento di un dovere istituzionale. La pronuncia penale di estinzione del reato per remissione della querela, inoltre, non integrava un accertamento definitivo di assenza di responsabilità. Ne conseguiva la legittimità del diniego del rimborso, senza che l’amministrazione fosse tenuta a procedere alla sola verifica della congruità della parcella. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 23 maggio 1997, n. 135

    le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato

    La norma richiede cumulativamente l’esclusione definitiva della responsabilità del dipendente e una connessione stretta, strumentale e funzionale tra la condotta contestata e l’adempimento dei doveri istituzionali; non basta che il fatto sia avvenuto in occasione del servizio.

  • art. 21, comma 4, d.P.R. n. 51/2009

    È richiamato dal ricorrente quale disciplina concorrente in materia di rimborso delle spese legali, ma la decisione fonda il rigetto principalmente sui presupposti restrittivi individuati dall’art. 18 d.l. n. 67/1997.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La giurisprudenza richiamata ammette che, ai fini del rimborso, possa rilevare anche una pronuncia penale ex art. 530, comma 2, c.p.p.; nel caso esaminato, tuttavia, la pronuncia era di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione della querela e non escludeva definitivamente la responsabilità.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 d.l. n. 67/1997 presuppone cumulativamente una pronuncia giudiziale che escluda definitivamente la responsabilità del dipendente e la connessione tra i fatti contestati e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali.
  • La connessione con il servizio richiesta per il rimborso deve essere intesa in senso stretto: il dipendente deve avere agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione, con un nesso di immedesimazione organica e di stretta strumentalità tra il dovere d’ufficio e la condotta contestata.
  • La mera circostanza che la condotta sia stata posta in essere durante o in occasione dell’attività lavorativa non è sufficiente a fondare il diritto al rimborso delle spese legali.
  • Il rimborso è escluso quando la condotta contestata costituisca violazione di doveri d’ufficio o sia potenzialmente idonea a determinare un conflitto con gli interessi dell’amministrazione, anche se il procedimento penale non si sia concluso con una condanna.
  • Una pronuncia di non luogo a procedere per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela non equivale, di per sé, a un accertamento definitivo dell’assenza di responsabilità richiesto per il rimborso delle spese legali.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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