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Sentenza

Sentenza del 08/06/2015 n. 2490 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Disconoscimento credito tributario - Omessa attività accertativa - Atto impositivo - Omessa formazione - Illegittimità ruolo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto illegittimo il disconoscimento del credito tributario effettuato unicamente attraverso la formazione e la notifica del ruolo. In assenza di una preventiva attività istruttoria, accertativa e impositiva, il ruolo non può sostituire l'atto di accertamento necessario a contestare la posizione del contribuente. Ne consegue l'annullamento o comunque l'inesigibilità del ruolo oggetto di contestazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la legittimità del ruolo, sostenendo che il credito tributario era stato disconosciuto esclusivamente mediante la sua iscrizione a ruolo, senza il previo svolgimento di un'adeguata attività istruttoria e accertativa né l'adozione e notificazione di un autonomo atto impositivo. L'ente impositore, a seguito della trasmissione tardiva della dichiarazione IVA relativa al 2008, aveva formato il ruolo e lo aveva immediatamente notificato, omettendo di verificare la posizione fiscale e di motivare il disconoscimento del credito nelle forme proprie dell'attività accertativa.

Massime di principio

  • L'amministrazione finanziaria non può disconoscere un credito tributario mediante la sola iscrizione a ruolo quando la contestazione richiede una valutazione sostanziale della posizione fiscale del contribuente.
  • Prima di procedere alla riscossione, devono essere rispettate le fasi procedimentali necessarie: attività istruttoria, accertamento della pretesa e, quando richiesto, notificazione di un autonomo atto impositivo adeguatamente motivato.
  • Il ruolo non può essere utilizzato per sostituire l'attività accertativa o per introdurre per la prima volta una contestazione tributaria senza garantire al contribuente il contraddittorio e il diritto di difesa.
  • La tardiva presentazione di una dichiarazione può giustificare controlli o conseguenze procedimentali, ma non consente automaticamente di negare un credito senza una verifica concreta e un provvedimento impositivo conforme alla legge.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se l'ente abbia contestato il credito con un atto formalmente e sostanzialmente idoneo oppure se si sia limitato a iscrivere la somma a ruolo: nel secondo caso, il ruolo può risultare illegittimo.

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