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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26936/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che ha prosciolto l'imputato per alcuni fatti per prescrizione e ha rideterminato la pena per residui reati di peculato (fatti fino ad agosto 2012) e falso ideologico (fatti fino 08/01/2013). Il ricorrente contestava: 1) il calcolo della prescrizione per i singoli fatti di peculato (sostenendo che i termini dovessero portare all'estinzione per prescrizione già prima) e 2) l'applicazione e la durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione forense, ritenendo inesistente il nesso con l'attività forense e che l'art. 317-bis allora vigente non prevedesse tale interdizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non provata l'estinzione per prescrizione dei fatti di peculato successivi a giugno 2008, rilevando che al termine massimo di 12 anni e 6 mesi dovevano aggiungersi 195 giorni di sospensione; ha inoltre affermato che il concordato in appello non comporta automaticamente rinuncia a dedurre l'applicabilità della pena accessoria se questa non rientra nei motivi oggetto dell'accordo, e che la Corte di appello ha fornito motivazione adeguata sulla durata dell'interdizione in relazione alla personalità e al comportamento dell'imputato. La questione della prescrizione del falso ideologico sollevata in memoria è stata considerata inammissibile perché non proposta nei motivi principali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Occorre forma espressa per la rinuncia alla prescrizione (comma 7); la mancata rinuncia espressa permette di dedurre l'errore in cassazione, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione sul termine di prescrizione con l'aggiunta dei giorni di sospensione

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il concordato in appello: la portata devoluta al giudice è limitata ai motivi oggetto dell'accordo; solo vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o al consenso del Procuratore generale sono sindacabili in cassazione

  • artt. 31-37 cod. pen.

    Riferimento alle pene accessorie e alla loro determinazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione e la motivazione in ordine alla durata dell'interdizione, valutata anche in relazione alla pena principale e alla personalità dell'imputato

  • art. 317-bis cod. pen.

    Norma collegata ai reati in materia di pubblica amministrazione; il ricorrente invocava che la sanzione di interdizione temporanea dalla professione forense non fosse prevista allora, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura nell'ambito del concordato

  • art. 30 cod. pen.

    Norma che disciplina la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena; la Corte ha disposto l'interdizione condizionatamente sospesa ai sensi di tale articolo e l'ha motivata rispetto alla personalità del condannato

  • legge n. 190/2012

    Riferita temporalmente agli effetti di prescrizione e alla cornice normativa dei fatti; non ha determinato l'estinzione automatica dei reati per la Corte

  • legge n. 103/2017

    Ha reintrodotto il concordato in appello; la Corte richiama la struttura negoziale dell'istituto e i limiti della devoluzione al giudice rispetto ai motivi patteggiati

Massime di principio

  • Il concordato in appello limita l'ambito devoluto al giudice ai soli motivi oggetto dell'accordo: le doglianze rinunciate non sono sindacabili in cassazione salvo vizio della formazione della volontà o del consenso del Procuratore generale
  • La rinuncia alla prescrizione richiede forma espressa (art. 157 c.7 c.p.); in mancanza, la questione può essere dedotta in sede di legittimità
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tutte le sospensioni applicabili: giorni di sospensione vanno sommati al termine massimo utile
  • La pena accessoria (es. interdizione dalla professione) può essere confermata anche nell'ambito di un concordato sulla pena se non è stata oggetto di rinuncia ed è adeguatamente motivata in relazione alla personalità e al comportamento dell'imputato
  • Questioni nuove sollevate solo in memoria, non connesse ai motivi principali, sono inammissibili in cassazione

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