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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33473/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 17 giugno 2025. Il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione alla responsabilità per riciclaggio, sostenendo l'assenza di elementi idonei a dimostrare la conoscenza dell'alterazione delle targhe oggetto dell'attività di riciclaggio e il possesso delle targhe originali dell'autovettura. Il secondo motivo denunciava la violazione di legge per la mancata esclusione dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p., contestata con riferimento al capo C), lamentando l'insufficienza degli elementi valorizzati dai giudici di merito. Il terzo motivo censurava la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze erano meramente reiterative di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, oltre a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e priva di vizi logici la motivazione della Corte d'appello: quanto al riciclaggio, erano stati individuati elementi idonei a fondare la conoscenza dell'alterazione delle targhe e il possesso delle targhe originali; quanto all'aggravante della minorata difesa, erano stati valorizzati non solo l'ora notturna, ma anche il luogo di commissione del fatto, costituito da un'area di cantiere non frequentata ed esposta al pericolo di aggressioni; quanto alla recidiva, il giudizio di rafforzata pericolosità sociale era stato fondato sulla commissione dei reati dopo condanne recenti per delitti specifici e dopo l'ammissione a una misura alternativa rivelatasi priva di effetto deterrente. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La responsabilità per riciclaggio è stata contestata e ritenuta adeguatamente motivata dai giudici di merito con riferimento alla conoscenza dell'alterazione delle targhe e al possesso delle targhe originali.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    L'aggravante della minorata difesa è stata ritenuta applicabile sulla base dell'ora notturna e delle caratteristiche del luogo di commissione del fatto, un'area di cantiere non frequentata ed esposta al pericolo di aggressioni.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata confermata valorizzando la commissione dei reati dopo condanne recenti per delitti specifici e dopo l'ammissione a una misura alternativa priva di efficacia deterrente, elementi ritenuti indicativi di rafforzata pericolosità sociale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi reiteravano doglianze già esaminate e miravano a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione immune da vizi logici, quando richiedono una nuova valutazione degli elementi di prova.
  • La verifica della consapevolezza richiesta per il riciclaggio può essere fondata sugli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito, purché la motivazione dia conto del loro significato e non presenti vizi logici rilevabili in sede di legittimità.
  • Ai fini dell'aggravante della minorata difesa, l'ora notturna può concorrere con le caratteristiche del luogo di commissione del fatto, quale un'area di cantiere non frequentata ed esposta al pericolo di aggressioni, nel rendere più difficoltosa la difesa della persona offesa.
  • Il giudizio di recidiva può essere motivato dalla commissione di nuovi delitti dopo condanne recenti per reati specifici e dopo l'ammissione a una misura alternativa rivelatasi inefficace, qualora tali elementi siano utilizzati per desumere una rafforzata pericolosità sociale e una spiccata proclività a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioFurtoImpugnazioni
RamiDelitti economiciDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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