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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza anche mediante la nomina di un Commissario ad acta del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Pescara 8 agosto 2025, n. 310 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente; nonché, in ogni caso, per la condanna: - dell'Ateneo resistente al pagamento in favore della ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.; - dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza.

Giustizia amministrativa202500524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Avviso di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, adottato con D.R. Rep. n. 1878/2025, ritenuto elusivo della sentenza del TAR n. 310/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Pescara n. 310/2025, divenuta definitiva, con la quale l'Università era stata obbligata a riesaminare la propria attività e a ricognire i posti disponibili per i trasferimenti ad anni successivi al primo, senza attribuire precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale di prima immatricolazione. Secondo la ricorrente, l'Ateneo non aveva eseguito correttamente il giudicato, poiché non aveva effettuato una ricognizione trasparente e verificabile dei posti disponibili né aveva pubblicato un avviso conforme ai principi stabiliti dalla sentenza. Con memoria qualificata, ove occorrente, come motivi aggiunti, ha contestato l'Avviso adottato con D.R. n. 1878/2025, che prevedeva soltanto dieci posti, deducendo la violazione della l. n. 264/1999, del d.m. n. 454/2025 e dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità. Ha sostenuto che l'Università avesse svolto una ricognizione meramente dichiarativa, senza consentire di verificare se fossero stati considerati i posti illegittimamente coperti mediante lo scorrimento della graduatoria nazionale, e che l'Avviso fosse pertanto nullo per violazione o elusione del giudicato. Ha inoltre chiesto l'immatricolazione in soprannumero, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il risarcimento dei danni e la trasmissione degli atti agli organi giudiziari. L'Università ha sostenuto di avere ottemperato alla sentenza mediante la ricognizione dei posti e l'adozione dell'Avviso, affermando che i posti per gli anni successivi al primo dovessero essere individuati soltanto in via residuale, dopo la stabilizzazione della graduatoria unica nazionale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che la sentenza n. 310/2025 imponesse una selezione locale distinta da quella nazionale e una ricognizione dei posti disponibili documentata, trasparente e verificabile, senza assorbire tali posti mediante lo scorrimento della graduatoria nazionale, destinata a selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori per il primo anno del corso di Medicina. La stessa Università, nella relazione istruttoria, aveva ammesso che i posti indicati nell'Avviso erano stati individuati soltanto in via residuale, dopo la stabilizzazione della graduatoria nazionale. Inoltre, l'Avviso non esponeva i criteri e le modalità seguiti per la ricognizione dei posti per ciascuna coorte e per la determinazione dei dieci posti complessivi. Il Collegio ha quindi accertato e dichiarato la nullità dell'Avviso in quanto elusivo del giudicato. Ha condannato l'Ateneo ad approvare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, un nuovo Avviso conforme ai principi stabiliti nella sentenza da eseguire. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per gli atti sostitutivi necessari. Non è stata fissata alcuna penalità di mora, ritenendo sufficiente a soddisfare la pretesa la nomina preventiva del commissario. La domanda risarcitoria non è stata accolta né esaminata favorevolmente nel dispositivo. L'Università è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e, ove ritenuto necessario, la penalità di mora. Nel caso concreto la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente e non è stata applicata la penalità.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento

    La penalità di mora è una misura coercitiva facoltativa; può essere omessa quando il giudice ritenga che altri strumenti, quale la nomina del commissario ad acta, assicurino il pieno soddisfacimento della pretesa.

  • art. 328 c.p.

    La ricorrente ne ha prospettato l'applicazione in caso di ulteriore inadempimento, ma il giudice non ha disposto la trasmissione degli atti.

  • art. 650 c.p.

    La ricorrente ne ha prospettato l'applicazione in caso di ulteriore inadempimento, ma il giudice non ha disposto la trasmissione degli atti.

  • l. n. 264/1999

    La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sugli accessi programmati; il giudice ha definito la controversia sulla base dell'elusione del giudicato e non ha sviluppato una distinta interpretazione della legge.

  • d.m. n. 454/2025

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione, mentre l'Università lo ha invocato a sostegno della propria ricostruzione; la decisione ha ritenuto comunque elusivo l'Avviso per il contrasto con il giudicato.

  • d.m. n. 418/2025

    L'Università lo ha richiamato per sostenere la priorità della graduatoria nazionale; il TAR ha ritenuto prevalenti, ai fini dell'ottemperanza, i principi vincolanti stabiliti dalla sentenza n. 310/2025.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, un atto amministrativo successivo è nullo quando, pur formalmente adottato per dare esecuzione al giudicato, contrasta con il contenuto precettivo e con i principi conformativi stabiliti dalla sentenza, risultando diretto a eluderli.
  • Quando il giudicato impone la ricognizione dei posti disponibili per l'ammissione ad anni successivi al primo di un corso universitario, l'amministrazione deve svolgere una selezione locale distinta dalla graduatoria nazionale di prima immatricolazione e non può individuare i posti disponibili soltanto in via residuale dopo lo scorrimento o la stabilizzazione della graduatoria nazionale.
  • La ricognizione dei posti disponibili imposta dal giudicato deve essere documentata, trasparente e verificabile, con indicazione dei criteri e delle modalità utilizzati per ciascuna coorte e per la determinazione del numero complessivo dei posti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine perentorio per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, con un termine ulteriore per l'esercizio dei poteri sostitutivi, quando ciò sia necessario ad assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere omessa quando la nomina del commissario ad acta e le altre misure adottate siano ritenute sufficienti a garantire il soddisfacimento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicità

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