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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14124/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna per evasione già pronunciata nei gradi di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per evasione. Il ricorrente contestava sia il giudizio di responsabilità sia la dosimetria della pena, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, da un lato, riproducevano censure già esaminate dai giudici di merito e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna confermata nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non possono essere dedotte in cassazione mere richieste di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di doglianze di merito.
  • La censura è generica quando non si misura in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la decisione di merito sulla responsabilità penale resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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