Cassazione Civile, Ordinanza n. 30495/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nel 1999 disconoscendo un credito d’imposta IRPEG richiesto in dichiarazione per l’esercizio 1992/1993. Il contenzioso sull’accertamento si era chiuso con sentenza definitiva favorevole all’Ufficio. In seguito erano state iscritte a ruolo le maggiori imposte e la contribuente aveva pagato le cartelle, poi chiedendo il rimborso delle somme e degli interessi. L’Agenzia aveva inizialmente negato il rimborso, salvo poi annullare in autotutela il diniego e rimborsare le somme, calcolando però gli interessi dalla data del pagamento delle cartelle. La contribuente pretendeva invece gli interessi dalla data di riferimento della dichiarazione o comunque da epoca anteriore. La CTR aveva accolto la domanda, riconoscendo gli interessi dalla scadenza del termine per il rimborso ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) ultrapetizione/nova per avere la CTR deciso su una domanda di interessi non ritualmente proposta quanto a dies a quo; 2) violazione degli artt. 36-bis e 41 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la fattispecie riguardasse un diniego espresso e un controllo sostanziale ex art. 41, non il controllo formale richiamato dalla CTR; 3) omesso esame di fatto decisivo, cioè dell’avviso di accertamento che aveva negato il credito e del collegamento del rimborso al solo pagamento delle cartelle.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che non si trattasse di ripetizione di indebito per doppia imposizione o versamenti eccedenti, ma di rimborso di un credito d’imposta non riconosciuto in dichiarazione per ragioni formali e poi riconosciuto dall’Amministrazione in autotutela. Ha quindi applicato la disciplina dell’art. 44, secondo comma, d.P.R. 602/1973, che prevede la decorrenza degli interessi dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione anche nei casi richiamati dagli artt. 38, quinto comma, e 41, secondo comma, dello stesso decreto. La Corte ha inoltre osservato che la richiesta di interessi era stata comunque formulata sin dall’inizio del contenzioso e che il richiamo della CTR all’art. 36-bis, pur non tecnicamente esatto, conduceva al medesimo risultato sostanziale, perché la disciplina degli interessi era analoga a quella prevista dall’art. 44, secondo comma. Le spese di merito sono state compensate, quelle di legittimità poste a carico dell’Agenzia soccombente.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall’Agenzia per denunciare una pretesa domanda nuova in appello o per difetto di specificità della domanda sugli interessi.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall’Agenzia per sostenere la novità della domanda di interessi formulata successivamente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio processuale per asserita ultrapetizione o violazione delle regole del processo.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla CTR per individuare il dies a quo degli interessi; la Corte osserva però che, anche se il richiamo non è tecnicamente esatto, la decorrenza degli interessi è comunque analoga a quella prevista dall’art. 44, secondo comma, del d.P.R. 602/1973.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall’Agenzia per qualificare il controllo e il diniego come controllo sostanziale; la Corte rileva che la disciplina degli interessi resta quella del rimborso del credito d’imposta regolata dall’art. 44, secondo comma, d.P.R. 602/1973.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel ricorso come disposizione pertinente al controllo sostanziale, in contrapposizione all’art. 36-bis.
art. 44, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la norma ritenuta applicabile dalla Corte: per il rimborso di credito d’imposta gli interessi decorrono dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nei casi richiamati dagli artt. 38, quinto comma, e 41, secondo comma.
art. 44, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte lo distingue dalla fattispecie decisa, precisando che riguarda la ripetizione di indebito per versamenti eccedenti, non il rimborso di credito d’imposta.
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dall’art. 44, secondo comma, come uno dei casi cui si applica la medesima decorrenza degli interessi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l’obbligo di ulteriore contributo unificato per l’Agenzia delle Entrate, perché le Amministrazioni dello Stato sono esentate tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato solo in relazione all’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel caso di rimborso di un credito d’imposta non riconosciuto in dichiarazione e successivamente riconosciuto dall’Amministrazione, la decorrenza degli interessi va individuata secondo la disciplina speciale dell’art. 44, secondo comma, d.P.R. 602/1973, cioè dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione.
- La fattispecie del rimborso di credito d’imposta è distinta dalla ripetizione dell’indebito per versamenti eccedenti: non opera la medesima logica del rimborso di somme indebitamente versate, ma la disciplina specifica del credito esposto in dichiarazione.
- Il richiamo errato da parte del giudice di merito a una norma diversa non comporta cassazione quando il risultato decisorio sia comunque conforme alla corretta disciplina sostanziale applicabile.
- La richiesta di interessi sul rimborso può ritenersi coperta dalla domanda originaria quando dal complesso degli atti emerga la pretesa al rimborso del credito e dei relativi accessori, senza che sia necessario un formalismo eccessivo sulla specificazione del dies a quo, se il petitum sostanziale è chiaro.
- L’interesse dovuto sul credito d’imposta ha natura compensativa e non può essere limitato alla data dell’effettivo pagamento delle cartelle se la legge lo fa decorrere da un momento anteriore, altrimenti si determinerebbe un indebito vantaggio per l’Amministrazione.
- Quando il rimborso è disposto in autotutela, il riconoscimento del credito conferma la preesistenza del diritto al rimborso e non trasforma la fattispecie in una semplice restituzione di somme versate in eccesso.
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