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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29813/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere, denunciando: carenza di motivazione sulla presunta violazione delle prescrizioni (riferita a pag. 18), violazione dell'art. 310 c.p.p. per una supposta rivalutazione dei gravi indizi, disparità di valutazione rispetto alla posizione di Cristea, violazione dell'art. 299 c.p.p. (possibilità di rivedere nel tempo l'intensità delle esigenze cautelari), e difetto di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale perché, pur riconoscendo come elementi attenuanti il breve tempo di applicazione della misura e la richiesta di interrogatorio, non ha adeguatamente considerato il presidio costituito dal braccialetto elettronico e ha espresso un giudizio apodittico sulla "soggettiva inaffidabilità" degli indagati (frase "dimostrato di saper agevolmente eludere i presidi limitativi della loro libertà") senza indicare dati di riscontro. Per queste ragioni la motivazione è risultata apparente e insufficiente, rendendo necessario il rinvio per nuovo esame senza vincoli di merito ma con l'obbligo di motivare compiutamente.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    il Tribunale di Potenza, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.

    Il Tribunale, chiamato a decidere in sede di riesame, non poteva modificare la valutazione degli indizi in assenza di specifiche ragioni di merito derivanti dall'appello; la Corte verifica che il giudizio del Tribunale sia motivato e non abbia rielaborato ex novo il compendio indiziario.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. presume l'adeguatezza della sola custodia in carcere

    Per i reati associativi sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione può essere contrastata da elementi concreti (es. durata breve della misura, esigenze processuali) ma il giudice deve valutare e motivare compiutamente perché le misure meno afflittive sarebbero inadeguate.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    l'art. 299 cod. proc. pen. che consente al giudice della misura di rivedere, nel tempo, il giudizio sull'intensità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura imposta

    Il giudice di riesame può riconsiderare l'intensità delle esigenze cautelari in base all'evoluzione dei fatti e delle condizioni soggettive, ma deve farlo con motivazione specifica e non mediante affermazioni generiche.

Massime di principio

  • Il giudice che ripristina una misura più grave deve motivare con dati concreti e non con affermazioni apodittiche; l'enunciazione di una "inaffidabilità" soggettiva richiede riscontro fattuale.
  • Il braccialetto elettronico è un presidio di controllo significativo: il suo ruolo va valutato e motivato espressamente quando si esamina l'adeguatezza di misure intermedie (arresti domiciliari).
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi ai sensi dell'art. 275(3) può essere superata, ma il giudice deve spiegare perché gli elementi a favore della misura attenuata non incidono sull'intensità delle esigenze cautelari.
  • In sede di riesame (art. 310) il Tribunale non può riformulare il compendio indiziario senza adeguata motivazione: eventuali valutazioni divergenti devono essere argomentate e fondate su elementi nuovi o previa contestualizzazione.
  • La carenza motivazionale determina annullamento con rinvio: il giudice del rinvio non è vincolato nel merito ma deve colmare la precedente insufficienza di motivazione.

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