Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2022 che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari nel procedimento per associazione mafiosa. Il ricorrente ha dedotto che il tempo già trascorso in custodia (circa la metà della pena inflitta in primo grado) renderebbe concreto il rischio di scontare integralmente la pena prima della definitiva irrevocabilità e ha denunciato violazione della parità di trattamento, essendo ad altri imputati stata concessa la sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che per il reato di associazione mafiosa opera la presunzione, ai sensi dell'art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p., della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, come stabilito dalla legge n. 47/2015 e confermato dall'Ordinanza della Corte costituzionale n. 136/2017. Pertanto la sostituzione della misura era in radice preclusa; la disparità di trattamento segnalata non è stata ritenuta decisiva in assenza della dimostrazione dell'identità delle situazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma relativa all'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame; richiamata in relazione all'appello rigettato dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma prevista per istanze di modifica della misura cautelare; il ricorrente l'ha invocata per chiedere la sostituzione della custodia in carcere.
art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Stabilisce la presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per i reati associativi di tipo mafioso; tale presunzione impedisce, salvo superamento, la sostituzione della misura con altra meno afflittiva.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Novella che ha introdotto/rafforzato la disciplina sulle misure cautelari per i delitti di associazione mafiosa, contribuendo alla presunzione richiamata dall'art. 275 c.p.p.
Ordinanza Corte costituzionale n. 136 del 2017
Ha confermato la compatibilità con la Costituzione della disciplina sulle presunzioni che limitano la possibilità di sostituire la custodia in carcere per reati associativi di tipo mafioso.
Cass. Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015 (Notarianni)
Giurisprudenza richiamata a proposito della possibilità che talune decisioni di merito abbiano concesso sostituzioni; citata per sottolineare divergenze interpretative, senza però mutare l'applicazione della normativa vigente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare le spese del procedimento e la somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (notifiche/trasmissioni), così come indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- Per i delitti di associazione mafiosa opera una presunzione normativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere; ciò rende in linea di principio preclusa la sostituzione con misure meno afflittive, salvo prova di superamento della presunzione.
- Il tempo già trascorso in custodia non è, di per sé, sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari: va dimostrato un effettivo affievolimento delle esigenze speciali o generali di prevenzione.
- La segnalazione di decisioni divergenti favorevoli ad altri imputati non è sufficiente a ottenere la sostituzione della misura: è necessario dimostrare l'identità delle situazioni di fatto e di diritto.
- In sede di Cassazione i ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili; la dichiarazione comporta spesso l'imposizione delle spese processuali e, in casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Chi impugna deve calibrare le censure sulle effettive possibilità offerte dall'assetto normativo vigente: iniziative volte a ottenere un risultato espressamente precluso dalla legge rischiano l'inammissibilità.
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