Cassazione Penale, Sentenza n. 40099/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale censurava vizi di motivazione relativi alla determinazione della pena, all'esclusione dell'aggravante per "ingente quantità" (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990) e all'omessa applicazione della misura di sicurezza facoltativa dell'espulsione (art. 235 c.p.). Tusha Alfred lamentava omessa motivazione circa l'insussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e contestava la misura della pena applicata.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti avverso una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge (art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n. 103). La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non rientrano nelle limitate ipotesi di ammissibilità (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). La mancata applicazione dell'espulsione, essendo misura facoltativa, non poteva essere impugnata con il rimedio previsto dall'art. 448, comma 2-bis. Conseguentemente il ricorso del Procuratore generale è inammissibile; il ricorso di Tusha Alfred è inammissibile e lo stesso Tusha è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis
Ha introdotto il vincolo secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi (volontà, correlazione, qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza).
Art. 448 cod. proc. pen. (comma 2-bis)
il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Limita i motivi di impugnazione in Cassazione delle sentenze di patteggiamento; motivi diversi sono inammissibili.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
delitti p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990
Riferimento alla fattispecie di reato (normativa sugli stupefacenti) oggetto del patteggiamento.
Art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
aggravante dell'"ingente quantità"
Aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti; la sua esclusione non costituisce di per sé un motivo ammesso di impugnazione della sentenza di patteggiamento salvo rientri nei casi tassativi.
Art. 235 cod. pen.
misura di sicurezza facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato
L'espulsione è misura di sicurezza facoltativa; la sua omissione nella sentenza di patteggiamento non è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, salvo che la misura sia obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato.
Art. 129 cod. proc. pen.
ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Norma sulle cause di proscioglimento: la presunta omessa motivazione su tali ragioni non rientra tra i motivi ammessi di cassazione contro il patteggiamento.
Art. 606 cod. proc. pen.
disciplina generale per il ricorso per cassazione
Si applica quando la materia esula dai limiti speciali del patteggiamento; possibilità di ricorso per cassazione ordinaria se la misura di sicurezza è obbligatoria per legge.
Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
sentenza citata nella motivazione
Precedente che chiarisce che la mancata applicazione di misura di sicurezza non è impugnabile con il rimedio speciale del patteggiamento, salvo casi di obbligatorietà.
Corte costituzionale, Sentenza n. 186 del 13/06/2000
sentenza citata nella motivazione
Principio richiamato in tema di condanna alla Cassa delle ammende: va valutata l'assenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile; qui la Corte non ha ravvisato colpa, ma ha comunque ritenuto equo disporre l'ammenda commisurata.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La mera censura sulla misura della pena o la presunta carenza di motivazione su ragioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) non costituisce motivo ammissibile di ricorso dopo il patteggiamento.
- L'omessa applicazione di una misura di sicurezza facoltativa (es. espulsione) nella sentenza di patteggiamento non è impugnabile con il rimedio speciale; è esperibile il ricorso per cassazione ordinario solo se la misura fosse obbligatoria per legge rispetto al titolo di reato.
- Se si intende impugnare una sentenza di patteggiamento, conviene verificare preventivamente se il motivo rientra tra quelli tassativi ammessi dalla legge: in caso contrario il ricorso sarà dichiarato inammissibile e il ricorrente potrà essere condannato a spese e sanzioni (Cassa delle ammende).
- La giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. 2019) e i principi costituzionali sulla responsabilità del ricorrente influenzano la determinazione dell'eventuale ammenda anche quando non si ravvisa colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.
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